Enti e organi della p.A. – Regione – Comune – Associazione di volontariato – Iscrizione registro  terzo settore – Revoca – Fattispecie

Non appare assistita da fumus boni iuris la richiesta di sospensiva del procedimento istruttorio comunale e della  revoca regionale dell’iscrizione nel registro del terzo settore di un’associazione di volontariato rispetto alla quale si contestava la presenza di soci aderenti volontari inquadrati e remunerati come dipendenti.


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Cons. Stato, Sez. V, ric. n. 6414/2016; ordinanza 17 novembre 2016, n. 5129 – 2016


      
N. 00305/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00551/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2016, proposto da: 


-OMISSIS-, nella sua qualità  di Presidente pro tempore della pubblica assistenza “-OMISSIS-” o.n.l.u.s., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Vilella, con domicilio eletto presso Mariano Fiore in Bari, Via Nicolai, n.177; 


contro
Comune di T., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, piazza Garibaldi, n. 23; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Bari, L.Re N.Sauro, n.31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto dirigenziale emesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  – Servizio Governance e Terzo Settore della Regione Puglia, prot. n. 388 del 26 aprile 2016 e della proposta formulata dal Comune di T. con determina del responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Toritto, Città  Metropolitana di Bari, n. 5, Sett. 1, Serv. 1 del 15 febbraio 2016;
e per la condanna del Comune di T., ente proponente la cancellazione, alla refusione dei danni patiti e patendi dalla ricorrente.
 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di T. e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Vilella e, avv. Maria Grimaldi e avv. Luigi D’Ambrosio;
 


Ritenuto, ad un sommario esame tipico della fase cautelare e salvo i dovuti approfondimenti in sede di merito, che non sussista il fumus boni iuris atteso che, anche alla luce della normativa nazionale e regionale vigente in materia, i vizi dedotti dalla ricorrente non paiono essere fondati;
Più nello specifico si evidenzia che il mancato rispetto dei termini del procedimento, in disparte eventuali ed ipotetici profili risarcitori, non è motivo di illegittimità  dell’atto e che nella fattispecie in esame non è in contestazione il fatto che all’interno di un’organizzazione di volontariato possano esserci anche dipendenti, ma il fatto che vi siano (o vi siano stati) aderenti soci volontari assunti e inquadrati anche come dipendenti e, come tali, remunerati;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla presente controversia; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)