Processo amministrativo  – Competenza – Riparto – Territoriale – Pubblico impiego – Presupposti

Rientra nella competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto dell’Amministrazione centrale dello Stato, con sede in Roma, che, quantunque intrapresa da un pubblico impiegato, non sia strettamente riferibile al rapporto di pubblico impiego di cui è titolare il ricorrente al momento della proposizione della domanda (nel caso di specie, il TAR ha declinato la propria competenza in relazione alla domanda di annullamento di un provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto l’istanza del ricorrente, appartenente al ruolo della Polizia Provinciale, di nomina ad allievo operatore tecnico della Polizia di Stato nell’ambito delle vacanze disponibili o, in alternativa, di passaggio al ruolo tecnico della Polizia di Stato).

N. 00623/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2014, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Giangualano, con domicilio eletto presso Oronzo Rochira in Bari, Via Suppa, n. 30; 

contro
Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento del 22 ottobre 2013, prot. n. 3213 con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha respinto l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto la nomina ad allievo operatore tecnico della Polizia di Stato nell’ambito delle vacanze disponibili o, in alternativa, il passaggio di ruolo dalla Polizia Provinciale al ruolo tecnico della Polizia di Stato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Valeria Ariodante, su delega dell’avv. Gianfranco Giangualano e avv. dello Stato Isabella Piracci;
 

Rilevato che il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, impugna un provvedimento emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il quale è stata respinta l’istanza con cui ha chiesto la nomina ad allievo operatore tecnico della Polizia di Stato nell’ambito delle vacanze disponibili o, in alternativa, il passaggio di ruolo dalla Polizia Provinciale al ruolo tecnico della Polizia di Stato;
Considerato che in forza dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”;
Rilevato che, nel caso di specie, è stato impugnato un atto del Ministero dell’Interno con sede in Roma e che in considerazione dell’oggetto della controversia, non strettamente riferibile al rapporto di pubblico impiego di cui è attualmente titolare il ricorrente, non può trovare applicazione la deroga alla richiamata regola sulla competenza territoriale, stabilita dal comma 2 della stessa norma in favore dei dipendenti pubblici;
Ritenuto, conseguentemente che, in applicazione del più volte richiamato art. 13, la competenza in relazione alla cognizione della presente controversia debba essere declinata in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, in accoglimento dell’eccezione espressamente sollevata all’udienza pubblica del 5.4.2016 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Ritenuto infine che, in considerazione della minima attività  processuale svolta, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente controversia in favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.