Commercio, industria, turismo – Farmacie – Contributi e sovvenzioni pubblici

Ai fini dell’ammissione al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell’art.11, comma 1, lett. a) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008, un magazzino robotizzato – che permette la completa automazione del processo di prelievo e vendita dei farmaci – va qualificato come attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. citato; il relativo progetto di installazione, pertanto, non integrando una mera sostituzione di mobili/arredi, ma determinando una riorganizzazione del processo produttivo con miglioramento delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, non può ritenersi escluso dal novero degli interventi ammessi al contributo.

N. 00624/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2015, proposto da: 
Farmacia Leone Adriana, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caterino, con domicilio eletto, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Inail – Sede di Barletta, Inail Direzione Generale Puglia; Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale Inail, in Bari, Lung.Re Trieste, n. 29; 

nei confronti di
Ignalat S.r.l.; 

per l’annullamento
– della nota del 21.4.2015, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il direttore della sede INAIL di Barletta ha comunicato che la domanda presentata dalla ricorrente non è stata ammessa al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) e comma 5 d.lgs n. 81/2008, in quanto non ha superato la fase di verifica prevista dall’art. 17 dell’avviso pubblico 2013;
– della nota tecnica del 4.12.2014, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale il Direttore della sede INAIL di Barletta ha comunicato le ragioni per le quali la domanda presentata dalla ricorrente per la concessione dell’incentivo richiesto ai sensi dell’art 11, comma 1, lett. a), e comma 5, d.lgs. n.81/2008 non è stata ammessa;
– per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2013 dell’INAIL – Direzione regionale Puglia, pubblicato sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;
– di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Massimiliano Santangelo, su delega dell’avv. Giuseppina Caterino e avv. Vitantonio Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Farmacia Leone Adriana ha impugnato gli atti di non ammissione al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell’art.11, comma 1, lett. a) e comma 5 del d.lgs. n. 81 del 2008, non avendo la società  odierna ricorrente superato la fase di verifica prevista dall’art. 17 dell’avviso pubblico 2013.
Contro i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico Inail 2013, violazione e falsa applicazione della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità  manifesta, difetto di motivazione e travisamento, violazione e falsa applicazione dell’all. 1 all’avviso pubblico Inail 2013, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 all’avviso pubblico Inail 2013, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
Con il ricorso la Farmacia Leone Adriana ha altresì presentato istanza cautelare.
Con memoria depositata in data 24.7.2015 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto.
Con Ordinanza n. 471 del 30.7.2015, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente. 
All’udienza pubblica del 9.2.2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso la Farmacia Leone Adriana deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella parte in cui il Direttore generale dell’Inail, sede di Barletta, asserisce che il progetto presentato dalla ricorrente non possa essere ammesso al contributo in quanto “l’intervento proposto rientra tra le spese non ammissibili ai sensi dell’art. 8 (spese non ammesse al contributo) dell’Avviso Pubblico Quadro 2013 che esclude espressamente dal finanziamento non solo l’acquisto, ma anche la semplice sostituzione di mobili/arredi con qualsiasi altro tipo di attrezzatura¦”.
Secondo la ricorrente detta argomentazione sarebbe da censurare atteso che l’Amministrazione avrebbe disposto la non ammissione al contributo in argomento in quanto il progetto dalla stessa presentato prevedrebbe la mera sostituzione di un elemento di arredo (le cassettiere), il cui finanziamento è espressamente precluso dall’art. 8 della lex specialis della procedura.
La ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe erroneamente recepito le osservazioni inviate dalla stessa, laddove sarebbe stato puntualmente chiarito che il progetto de quo comporta la eliminazione delle cassettiere che verranno sostituite dal magazzino robotizzato; tale intervento, a parere della ricorrente, consente la completa automazione del processo di vendita di prodotti farmaceutici, nonchè della fase di stoccaggio delle merci all’interno del medesimo magazzino.
In particolare, la ricorrente evidenzia che con l’installazione della predetta apparecchiatura, nella fase di vendita del medicinale, l’addetta individua e seleziona il farmaco dal computer ed il robot provvede a scaricarlo direttamente sul banco, senza che lo stesso vada più ricercato manualmente all’interno delle cassettiere (che verrebbero completamente eliminate).
Secondo la ricorrente, dunque, il progetto in discussione non prevede la semplice sostituzione delle cassettiere già  presenti nella farmacia (quali meri elementi di arredo), bensì la loro eliminazione con conseguente installazione di una nuova apparecchiatura (denominata magazzino automatico e provvista di marchio CE in applicazione della direttiva 2006/42/CE relative alle macchine) che permetterebbe la completa automazione del processo di prelievo e vendita dei farmaci, con evidente riduzione del rischio di caduta dall’alto a cui è esposto il farmacista (ed i suoi dipendenti) nel prelievo manuale del farmaco.
In merito, il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto affermato in sede cautelare e cioè che la sostituzione di mobili/arredi (di cui alla proposta della farmacia ricorrente) è solo un effetto del progetto di automazione del processo di prelievo e vendita dei farmaci invece preordinato a migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro (sul punto si richiama altresì l’Ordinanza di questa Sezione n. 270 del 7.5.2015).
Il progetto proposto dalla ricorrente, non integrando una mera sostituzione di mobili/arredi, ma determinando un vero e proprio mutamento dell’organizzazione lavorativa e del processo di vendita, non poteva pertanto ritenersi escluso perchè rientrante tra le spese non ammissibili di cui all’art. 8 dell’Avviso.
Pertanto, l’eliminazione degli arredi – pur rappresentando un passaggio imprescindibile – si risolve in un profilo assolutamente marginale rispetto all’obiettivo complessivamente perseguito.
Tanto più che il magazzino automatizzato de quo deve ritenersi inquadrabile nella categoria delle attrezzature da lavoro e non in quella degli arredi.
L’art. 69, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2008, infatti, così recita: “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Il progetto proposto dalla ricorrente, pertanto, non integrando una mera sostituzione di mobili/arredi, ma determinando una riorganizzazione del processo produttivo, non poteva ritenersi escluso dal novero degli interventi ammissibili; al contrario, per quanto attiene al profilo esaminato, lo stesso deve essere inquadrato nella categoria di progetti di investimento, installazione di macchine/dispositivi/ e/o attrezzature, prevista nell’Allegato 1 all’avviso pubblico di che trattasi.
Il primo motivo di ricorso quindi deve essere accolto perchè fondato.
2. – Con il secondo motivo di ricorso, la Farmacia Leone Adriana contesta anche la seconda motivazione dell’esclusione dal finanziamento del progetto presentato dalla ricorrente.
Nella seconda parte del provvedimento impugnato, infatti, si legge che “dalla documentazione integrativa, si evince che l’altezza delle scaffalature e dei mobili espositori non sostituiti, nella situazione post operam sono stati ridotti, in altezza, ad una quota che consentirebbe una presa diretta del prodotto, soluzione questa che da sè eliminerebbe il rischio di infortuni per caduta dall’alto. Da qui l’evidenza che l’intervento risulta caratterizzato da una scarsa congruenza (convenienza, corrispondenza, proporzione tra due cose) fra il fattore di rischio indicato dalla ditta (infortuni per caduta dall’altro) e le caratteristiche, sia progettuali che economiche dell’intervento proposto (installazione di un magazzino robotizzato per la gestione dei farmaci)”.
Sul punto, la ricorrente evidenzia che il progetto proposto è finalizzato alla installazione di un magazzino robotizzato per la completa automazione del processo di stoccaggio e di vendita dei farmaci che elimina il rischio di caduta dall’alto degli addetti e va, quindi, a migliorare la situazione ante operam atteso che il farmacista non dovrà  più prelevare manualmente i farmaci dal magazzino, in quanto il robot consentirà  agli operatori di non dover più utilizzare scale o sgabelli per il prelievo manuale dei farmaci.
Secondo la ricorrente, pertanto, il progetto presentato è perfettamente coerente con le finalità  del bando di che trattasi, laddove, all’art. 1, si stabilisce che per miglioramenti dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
3. – In relazione a tale ulteriore motivazione dell’esclusione, la ricorrente, con il terzo motivo di ricorso evidenzia altresì che quest’ultima sarebbe un’argomentazione ulteriore e diversa rispetto alle motivazioni comunicate in precedenza.
Ciò, a parere della ricorrente, secondo consolidata giurisprudenza, determinerebbe l’illegittimità  del provvedimento in parte qua.
La censura sollevata dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso è fondata e, visto il suo carattere assorbente, consente a questo Collegio di non pronunciarsi sulla censura di cui al secondo motivo di ricorso.
Infatti, nel preavviso di rigetto del 4.12.2014, per quanto riguarda questa seconda motivazione, si legge solo: “Si rileva una scarsa congruenza (Cfr. Nota DC Prevenzione del 22.4.2013) fra il fattore di rischio indicato dalla ditta (infortuni per caduta dall’alto) e l’entità  dell’intervento proposto (installazione di un sistema automatizzato per la gestione dei farmaci)”. 
Nessun accenno alla riduzione dell’altezza degli scaffali è contenuto in tale proposizione.
Ne consegue l’illegittimità  del provvedimento impugnato anche nella parte in cui motiva l’esclusione attraverso ragioni giustificative diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (Sul punto vedasi T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 13.1.2011, n. 54).
In conclusione il ricorso è fondato e deve accolto nei limiti e termini sopra precisati.
Considerata la peculiarità  della questione sottesa al presente giudizio sussistono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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