Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Verifica requisiti ammissione CIGO – Fattispecie

L’istanza di sospensione cautelare avverso i provvedimenti di diniego adottati in sede di riesame da parte dell’INPS e relativi alle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) deve essere accolta ove il contenuto motivazionale degli stessi provvedimenti impugnati si riveli insufficiente, in quanto ripetitivo delle questioni già  affrontate e ritenute inadeguate in una precedente pronunzia  cautelare.

N. 00268/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00486/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2016, proposto da: 

Bellizzi Tecnologie per il Trasporto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Mastracci, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Di Natale in Bari, Via Guido De Ruggiero, 9; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
FAILMS Cisal Metalmeccanici, Federazione Autonoma Italiana Metalmeccanici e Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Cicconi, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Di Natale in Bari, Via Guido De Ruggiero, 9; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei quattro provvedimenti di reiezione del 7 gennaio 2016 tutti notificati in data 27 gennaio 2016 relativi alle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) della società  Bellizzi Tecnologie per il Trasporto s.r.l., per lo stabilimento/cantiere sito in Bari Via dei Bucaneve s.n. e della decisione assunta dalla commissione nella seduta del 17 dicembre 2015, non posseduta ed il cui contenuto è sconosciuto alla ricorrente; 
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le parti il difensore avv. Vito Di Natale, su delega dell’avv. Marco Mastracci e dell’avv. Valentina Cicconi;
 

Considerato che, in disparte le perplessità  sul contenuto motivazionale del diniego adottato in sede di riesame, ricorre prima facie, il fumus boni iuris, atteso che i profili sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sono stati già  affrontati nella precedente sede cautelare;
Rilevato che si deve pertanto procedere alla verifica degli altri requisiti ai fini dell’ammissione della ricorrente alla CIGO;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)