Elezioni comunali – Presentazione delle liste elettorali – Operazioni di autenticazione delle firme dei cittadini sottoscrittori – Mancata menzione degli estremi dei relativi documenti di riconoscimento – Conseguenze

Nell’ambito del procedimento amministrativo in materia elettorale, stante la generale evoluzione dell’ordinamento, nel suo complesso, verso una preminente tendenza alla cd. dequotazione dei vizi formali (cfr. art. 21 octies, co.2, l.n.241/1990) e alla luce, più in particolare, del costante orientamento giurisprudenziale indirizzato ad applicare il generale principio di strumentalità  delle forme, destinato a valere in materia elettorale quale garanzia del principio democratico alla massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali in applicazione dell’art. 3 Cost., il suddetto principio di funzionalità  delle forme che impone la recessività  delle garanzie formali a beneficio del raggiungimento dello scopo comporta che, in assenza di un’esplicita previsione normativa, la non espressa menzione degli estremi dei documenti di riconoscimento (dei cittadini sottoscrittori di una lista elettorale) non è idonea ad inficiare la regolarità , completezza e conformità  alla legge delle operazioni di autenticazione come disciplinate dal combinato disposto degli artt.3 L.n.81/1993 e 20, co.5, dPR n.361/1957.

* * * 
Vedi Cons. St., Sez. III, sentenza 18 maggio 2016, n. 2075 – 2016.

N. 00637/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2016, proposto da: 
Maria Antonietta Cutrone, nella qualità  di delegata e rappresentante della lista denominata “Vivere Palo del Colle” (collegata al candidato Domenico Conte) nonchè Giovanni Auciello, Annalisa Porcaro, Carmen Centrone e Cosima Damiana Dachille, in qualità  di candidati della suddetta lista, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Barone e Carlo Mercurio, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, al viale A.Salandra, 38; 

contro
Prefettura – UTG di Bari, Ufficio elettorale circondariale c/o il comune di Bari, IV Sottocommissione Elettorale Circondariale c/o Comune di Bitonto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97; 

nei confronti di
Oronzo Panebianco; 

per l’annullamento
– del verbale n. 70 del 10.5.2016 della IV Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Bitonto;
– del verbale n. 63 dell’8.5.2016 della stessa IV Commissione;
– ove occorra e per quanto necessario, delle note prot. n. 19852 dell’8.5.2016 e prot. n. 20229 del 10.5.2016, a firma del Presidente della IV Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Bitonto;
e per l’accertamento e la dichiarazione
– del diritto dei ricorrenti di partecipare (come candidati) alle elezioni del consiglio comunale di Palo del Colle che si svolgeranno in data 5 giugno 2016;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IV Commissione Elettorale Circondariale c/o Comune di Bitonto, della Commissione Elettorale Circondariale c/o Comune di Bari e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 13 maggio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Mercurio, per la ricorrente, la dott.ssa Rachele Grandolfo, per la IV Commissione e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la Prefettura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il prossimo 5 giugno 2016 si svolgerà  a Palo del Colle la competizione elettorale per la rinnovazione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Con il gravame in epigrafe, la sig.ra Cutrone e gli ulteriori ricorrenti in epigrafe meglio indicati, nella rispettiva qualità  di rappresentante e delegata di lista nonchè di candidati al Consiglio comunale, hanno impugnato la ricusazione della lista “Vivere Palo del Colle”, chiedendo l’annullamento degli atti di esclusione e la conseguente ammissione. 
Si sono costituiti in giudizio la IV Commissione Elettorale Circondariale c/o Comune di Bitonto, la Commissione Elettorale Circondariale c/o Comune di Bari e l’U.T.G. – Prefettura di Bari a mezzo dell’Avvocatura erariale, giusta atto prodotto in data 13 maggio 2016, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 13 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La questione controversa attiene alle modalità  di autenticazione delle sottoscrizioni raccolte ai fini della presentazione della suddetta lista, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 81/1993 e 20, comma 5, del D.P.R. n. 361/1957.
Più precisamente, l’esclusione è stata disposta a seguito della declaratoria di invalidità  di n. 38 sottoscrizioni, in quanto -testualmente- “totalmente prive della indicazione delle modalità  di identificazione dei sottoscrittori” (cfr. nota prot. n. 20229 del 10.5.2016). Secondo il disposto del richiamato art. 3, infatti, il numero di sottoscrizioni è fissato in rapporto alla popolazione comunale e, nella fattispecie, è incontroverso che debba essere pari a 175.
Parte ricorrente invoca la corretta applicazione del quadro normativo di riferimento alla luce del principio di strumentalità  delle forme, destinato a valere in materia elettorale -anche per costante giurisprudenza di questo Tribunale- a garanzia del principio democratico, il quale impone di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali in applicazione dell’art. 3 della Costituzione (cfr. in combinato disposto i motivi sub 1 e 2).
Il ricorso è fondato e va accolto. 
Stando alla ricostruzione normativa puntualmente operata dalla difesa delle Amministrazioni resistenti, le “modalità ” di autenticazione, in virtù della successione di norme nel tempo, sono quelle stabilite dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.
Si riporta di seguito il passaggio di tale disposizione, rilevante nella fattispecie: “¦l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità  del dichiarante, indicando le modalità  di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonchè apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
Orbene, nel caso in esame, l’autenticazione ad opera dell’assessore comunale incaricato dal Sindaco quale pubblico ufficiale all’uopo deputato, presenta tutti i requisiti prescritti dalla riportata norma: a) è redatta di seguito alle sottoscrizioni; b) il funzionario incaricato attesta espressamente che le sottoscrizioni stesse sono state apposte in sua presenza, in numero di 184; c) il funzionario stesso certifica la previa identificazione dei sottoscrittori a mezzo di apposito documento; d) infine, indica le proprie generalità  e la qualifica rivestita di “pubblico ufficiale che procede all’autenticazione”, apponendo in calce la propria firma e il timbro dell’ufficio. 
La contestazione riguarda, infatti, la mancata osservanza di un’ulteriore formalità : l’indicazione contestuale degli estremi del documento di riconoscimento dei suddetti 38 sottoscrittori.
Orbene, in assenza di un’esplicita previsione normativa e in ossequio al richiamato principio generale di funzionalità  delle forme, che impone la recessività  delle garanzie formali a beneficio del raggiungimento dello scopo, la non espressa menzione degli estremi dei documenti di riconoscimento non è idonea a inficiare la regolarità , completezza e conformità  a legge delle descritte operazioni di autenticazione (cfr. in termini Tar Puglia – Bari, Sez. I, n. 1166/2014, confermata da C.d.S. n. 3470/2015).
Tanto più che la generale evoluzione dell’ordinamento registra, nel suo complesso, una preminente tendenza alla dequotazione dei vizi formali (cfr. art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/90).
Peraltro, le specifiche disposizioni in materia di efficacia dell’atto pubblico espressamente vi attribuiscono valore di piena prova fino a querela di falso, in relazione ai “¦fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e da lui compiuti” (art. 2700 c.c.) e non risulta che, nella fattispecie, sia stata proposta apposita querela (cfr. in tal senso C.d.S., Sez. V, n. 1484/2016). 
3.- In conclusione, il ricorso va accolto. Per l’effetto, si annullano gli atti gravati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e si ammette la lista “Vivere Palo del Colle” alla competizione elettorale di cui si tratta. Considerata, tuttavia, la natura della controversia e la qualità  delle parti, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
a) annulla gli atti gravati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
b) ammette la lista “Vivere Palo del Colle” alla competizione elettorale del 5 giugno 2016;
c) compensa tra le parti le spese di causa. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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