Processo amministrativo – Sospensione del processo – Art. 295 c.p.c. – Presupposti

Dev’essere disposta la sospensione (ex artt. 79, co.1, e 295 c.p.c.)  del giudizio amministrativo di ottemperanza ad una sentenza del giudice civile che, com’è emerso in corso di causa e contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, non sia passata in giudicato ma sia stata tempestivamente  impugnata dalla parte resistente  dinanzi alla Corte di Cassazione. Infatti il suddetto ricorso in Cassazione investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè il passaggio in giudicato della sentenza civile necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.


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Cons st., sez. V, ric. n. 6180 – 2016, ord. 11 novembe 2016, n. 5050 – 2016.

N. 00308/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2015, proposto da Sacino Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 60;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso l’avv. Mara Fatone in Bari, via De Rossi, 15;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 2092/2014 della Corte di Appello di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, comma 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Francesco Racanelli e Barbara Accettura, su delega dell’avv. Gabriella Cezzi De Giorgi;
 

Rilevato che Sacino Giovanni ha chiesto in questa sede l’ottemperanza della sentenza n. 2092/2014 della Corte di Appello di Bari; che in calce a detta sentenza è apposta la certificazione, resa in data 19.6.2015 dal Direttore amministrativo della Corte di Appello Bari, in ordine alla circostanza che “Agli atti di questo Ufficio non risulta proposto ricorso per cassazione nei termini di legge”; che, tuttavia, la Regione Puglia, nel costituirsi in giudizio, evidenzia di aver proposto ricorso per cassazione notificato in data 21.12.2015, producendo in giudizio tale atto e deducendo la tempestività  del menzionato ricorso per cassazione, stante la nullità  della notificazione telematica della sentenza di appello impugnata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 79, comma 1 cod. proc. amm. “La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”; che detta disposizione costituisce rinvio alla norma di cui all’art. 295 cod. proc. civ. (“Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”); che già  in passato la giurisprudenza amministrativa riteneva applicabile l’art. 295 cod. proc. civ. al processo amministrativo;
Rilevato che, secondo Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693, “L’art. 295 c.p.c. laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l’obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero collegamento fra le dette statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l’esito della causa da sospendere”;
Ritenuto che sussiste nel caso di specie un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra le due emanande statuizioni (quella che verrà  adottata dalla Corte di Cassazione e quella che chiuderà  il presente processo di ottemperanza) e, quindi, un collegamento per cui l’altro giudizio civile (di Cassazione), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico (i.e. passaggio in giudicato della sentenza civile di cui viene chiesta l’ottemperanza in questa sede), la soluzione del quale pregiudica l’esito della presente causa;
Ritenuto, pertanto, che il presente processo debba essere sospeso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, sospende il giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)