Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Fermo amministrativo del credito dell’amministratore – A seguito di condanna per danno erariale – Giurisdizione della Corte dei Conti – Conseguenze 

Dev’essere sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezione Unite della Corte di Cassazione ove la Corte dei Conti abbia (erroneamente) declinato la sua giurisdizione in tema di impugnazione del fermo amministrativo del credito vantato da un amministratore comunale nei confronti dell’Ente, in quanto lo stesso soggetto è incorso in una condanna per danno erariale. In tal caso, infatti, il fermo amministrativo del credito è stato posto dal Comune – con funzione strumentale – a tutela del suo credito derivante dal danno erariale prodotto dall’interessato e la cognizione delle controversie sul fermo amministrativo deve essere attribuita al giudice cui spetta la cognizione della controversia sul diritto con esso cautelato (nella specie, secondo il TAR, per l’appunto,  la  Corte dei Conti).

N. 00309/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01812/2009 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto in Bari, Via Manzoni, 5;

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Loreta Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Segretario Generale del Comune di San Severo, protocollo n. 630/Avv del 13.7.2009 avente ad oggetto: “Provvedimento di fermo amministrativo di pagamento ai sensi dell’articolo 69 RD 18.11.1923 n. 2440”;
– nonchè di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Nicola Di Modugno e Mario Carlino;
 

Rilevato in fatto e diritto quanto segue:
Con la censurata nota prot. n. 630/Avv del 13.7.2009 avente ad oggetto: “Provvedimento di fermo amministrativo di pagamento ai sensi dell’articolo 69 RD 18.11.1923 n. 2440” il Segretario Generale del Comune di San Severo disponeva il fermo amministrativo della somma complessiva di € 35.869,75, comprensiva di oneri fiscali, a titolo di rimborso spese legali in favore dell’odierno ricorrente sig.-OMISSIS-, ex -OMISSIS-, prosciolto con formula piena con sentenza emessa in data 13.7.2003 del Giudice monocratico del Tribunale di San Severo e confermata nel procedimento penale di appello n. 2382/03 R.G., conclusosi con sentenza n. 393/06 emessa in data 13.5.2006 dalla Corte di Appello di Bari Prima Sezione Penale e, da ultimo, dalla Corte di Cassazione nell’udienza pubblica del 12.12.2007.
Tale provvedimento era stato emanato sul presupposto del credito del Comune di San Severo nei confronti del -OMISSIS-, pari alla somma di € 206.582,27, oltre interessi e spese, per effetto della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 465/2003, confermata in appello dalla sentenza n. 12/2007 della Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale.
Il -OMISSIS- impugnava nel presente giudizio la menzionata nota del 13.7.2009, deducendo i seguenti vizi:
1) incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 6 RD n. 2440/1923;
2) violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990;
3) violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione circa un profilo fondamentale del procedimento di fermo amministrativo;
4) eccesso di potere per erronea presupposizione, per falsità  dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio di dover sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Invero, con ricorso notificato in data 20.10.2014 l’odierno istante censurava la nota prot. n. 630/Avv del 13.7.2009 dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia.
Con sentenza n. 256/2015 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia dichiarava sul punto il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Ritiene questo Giudice, conformemente all’indirizzo prevalente in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 555 su controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio; Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25983; Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, n. 20931; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 655; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1740), che la cognizione delle controversie di fermo amministrativo sia attribuita al giudice cui spetta la cognizione delle controversie sul diritto con esso cautelato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame la giurisdizione si radica in capo alla Corte dei Conti quale giudice delle controversie in materia di risarcimento del danno erariale.
Infatti, il fermo amministrativo di cui alla gravata nota del 13.7.2009 è posto a cautela di un credito (per danno erariale) della P.A. nei confronti del -OMISSIS- derivante da sentenze di condanna della stessa Corte dei Conti (i.e. sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 465/2003, confermata in appello dalla sentenza n. 12/2007 della Corte dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale).
La natura strumentale del fermo amministrativo di cui alla contestata nota del 13.7.2009 rispetto al credito per danno erariale derivante da sentenze del giudice contabile è espressamente desumibile dal tenore del censurato provvedimento del 13.7.2009:
«¦ Dato atto, tuttavia, che il Comune di San Severo, per effetto delle sentenze della Corte dei Conti n. 465/2003 e n. 12/2007, esecutive, è creditore nei confronti del sig.-OMISSIS- per l’importo di € 206.582,27, oltre interessi e spese;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere nell’interesse del Comune di San Severo al fermo amministrativo del pagamento in questione, disponendone la sospensione, in attesa di provvedimenti definitivi sul detto credito ¦»).
Pertanto, stante il pronunciamento di cui alla citata sentenza n. 256/2015 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice contabile relativamente alla impugnazione, da parte del -OMISSIS-, della nota del 13.7.2009, deve farsi applicazione estensiva del combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 3 cod. proc. amm. (“Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.”) e 59, comma 3 legge n. 69/2009 (“Se sulla questione di giurisdizione non si sono già  pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.”).
Nel caso di specie l’udienza pubblica del 10 febbraio 2016 costituisce la “prima udienza” nel corso della quale si è proceduto alla trattazione del ricorso nel merito.
In base alle argomentazioni espresse in precedenza, si deve in conclusione sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, solleva d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.