Pubblico impiego – Concorsi – Bando – Cause di esclusione – Previsione – Necessità  – Effetti  

Deve considerarsi rispettoso del principio del favor partecipationis e non lesivo della par condicio tra i concorrenti, il modus operandi della Commissione giudicatrice che non abbia escluso dalla procedura il candidato per l’assenza di una attestazione (nella specie l’elenco dei titoli posseduti) non esplicitamente prevista dal bando quale causa di esclusione. 

N. 00040/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01612/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2015, proposto da:

Pia Starace, rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 193;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Sardone, Gaetano Prudente con i quali elett.te domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Università  – Palazzo Ateneo, p.za Umberto I n.1; 

nei confronti di
Sergio Rosario Cosimo Alessandrì, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso l’Avv. Ida Maria Dentamaro in Bari alla via De Rossi n. 16; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto del Rettore della Università  degli Studi di Bari n. 3465 del 22/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010, indetto con D.R. n. 2625 del 17/05/2015, pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 58 del 31/07/2015 (codice della selezione PA 2625/2015); b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione di selezione, nominata con D.R. n. 2945 del 04/09/2015, n. 1 del 25/09/2015, n. 2 del 28/09/2015, n. 3 del 30/09/2015, n. 3-bis del 07/10/2015 e n. 4 del 07/10/2015 ed il parere favorevole della Commissione permanente per l’accertamento sulla regolarità  degli atti concorsuali prot. n. 72319/VII/I del 19/10/2015.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università  degli Studi di Bari e di Sergio Rosario Cosimo Alessandrì;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Pasquale Medina, Marco Vitone, Simona Sardone e Giorgio Portaluri;
 

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, insussistente il requisito del fumus boni iuris, rilevato che:
– il bando non prevede esplicitamente tra le cause di esclusione dalla procedura la mancata allegazione dell’elenco dei titoli da parte del candidato;
– il controinteressato ha, comunque, elencato i propri titoli nel curriculum vitae debitamente accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000;
– alla stregua di quanto precede, il modus operandi della Commissione appare rispettoso del principio del favor partecipationis e non lesivo della par condicio tra i concorrenti;
– ritenuto di poter compensare le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)