Processo  amministrativo – Competenza territoriale inderogabile  – Criterio di individuazione – Effetti della controversia 

Ai sensi dell’art. 13 del c.p.a., sussiste la competenza territoriale del T.A.R.  del Lazio – Roma per le controversia i cui effetti siano tali da ricadere sull’intero territorio nazionale, non risultando limitati al solo ambito regionale (impugnazione della classificazione di un Comune come parzialmente montano ai fini dell’esenzione Imu).

N. 01598/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2015, proposto da:

Vincenzo Cotugno, Paolo Romeo, Candido Solitario, Pietro Balice, Donato Riscino, Francesco Saverio D’Amico, Vincenzo Limongelli, Raffaele Carbotta, Giuseppe Di Consolo, Donato Gasparro, Michele Tricarico, Luigi Perrona, Giuseppe Tricarico, Giovanni Sannelli, Angelo Melacarne, Marcello Ricciardelli, Luigi Mastropasqua, Vincenzo Tricarico, Giuseppe Di Biase, Vincenzo D’Angella, Antonio Elifani, Pietro Tortorella, Giovanni Scioscio, Michele Balice, Vincenzo Cannone, Antonio Giannuzzi, Gennaro Sassi, Michele Cannone, Filomeno Tarallo, Francesco Carlone, Antonio De Ruvo, Raffaele Sergio, Sante Berloco, Stefano Sciascia, Raffaele Pisicchio, Franco Vinetti, Tommaso Stillavato, Giuseppe De Ruvo, Michele D’Angella, Grazia Limongelli, Riccardo Renna, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Di Gioia, presso il cui studio elett.te domiciliano in Bari alla via Argiro n.135; Comune di Mattinata;

contro
Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; Comune di Minervino Murge; 

per l’annullamento
dell’atto di classificazione istat ex art. 1 D.L. 4/2015, nella parte in cui il Comune di Minervino Murge è indicato come comune parzialmente montano, nonchè di ogni altro provvedimento inerente l’esenzione dal versamento dell’IMU per i terreni agricoli;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat – Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Ciro Testini e Isabella Piracci;
 

premesso che è stato dato avviso alle parti sul possibile profilo di incompetenza territoriale dell’intestato Tribunale in relazione agli effetti diretti degli atti impugnati;
considerato che:
– l’articolo 13 c.p.a., rubricato “Competenza territoriale inderogabile” dispone testualmente che “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. 3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. ¦”;
– in materia di competenza territoriale inderogabile dei TAR, l’articolo 13, commi 1 e 2, c.p.a., nel delineare – congiuntamente al successivo comma 3, dedicato agli atti ad efficacia ultra-regionale – i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà  e di reciproca integrazione, hanno inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità  amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà  pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In tal caso la competenza spetta, quindi, al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 2013, n. 3);
– nel caso in esame, viene sollecitato lo scrutinio di atti di emanazione statale, a contenuto generale e con effetti diretti non limitati all’ambito territoriale della Regione Puglia, ma incidenti sull’intero territorio nazionale (stante la previsione di apposite variazioni compensative di risorse derivanti dall’attuazione del D.L. 4/15 e le ripercussioni sulla formazione e sulla ripartizione del fondo di solidarietà  comunale);
individuato, ai sensi dell’art. 15 comma 4 c.p.a., il giudice competente ai fini della delibazione della controversia nel Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma;
ritenuto, attesa la novità  della questione, di poter compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara il proprio difetto di competenza in ordine al ricorso in epigrafe e indica quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)