Processo amministrativo – Concorso – Approvazione della graduatoria  – Riesame – Esito – Impugnazione – Istanza cautelare – Rigetto 

La domanda cautelare di sospensione del provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per dirigente amministrativo non è accoglibile qualora l’interesse del ricorrente sia soddisfatto, nelle more del processo, dalla stessa amministrazione (nel caso di specie il Comune aveva provveduto alla ricollocazione in graduatoria del ricorrente con annullamento parziale della determina gravata in via principale).

N. 00646/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01121/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Abbracciavento, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Beata Elia San Clemente n. 220;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P. Amedeo n. 26; 

nei confronti di
Delfina Voria, Alfredo Tanzarella; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale n. 2015/090/00449 del 6/8/2015, avente ad oggetto “Determinazione Dirigenziale n. 682 del 27/12/2013: Adempimenti”, che procede ad ulteriore riapprovazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente amministrativo – qualifica dirigenziale unica;
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 186013 del 5/8/2015 con la quale la Ripartizione personale dava riscontro alla diffida inviata dal ricorrente a mezzo p.e.c.;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente alla assunzione da parte dell’amministrazione resistente;e per la condanna del Comune di Bari al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente;
nonchè con ricorso per motivi aggiunti:
– annullamento previa concessione di idonea misura cautelare del provvedimento, nota prot. n. 202568 del 7/9/2015 con il quale il Comune di Bari ha convocato il dott. Tanzarella a presentarsi presso la sede amministrativa per la firma del contratto di lavoro in data 15/10/2015;
– di ogni provvedimento di scorrimento della graduatoria approvata con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, con riserva di impugnarli con successivi motivi aggiunti;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Michele Dionigi e Rosaria Basile;
 

Ritenuto che l’interesse di parte ricorrente sia stato soddisfatto dalla stessa Amministrazione a mezzo della determina dirigenziale n. 580/2015 recante annullamento parziale della precedente determina n. 449/15 (gravata in via principale), con consequenziale ricollocazione del ricorrente al quinto posto della graduatoria (non essendovi alcun successivo provvedimento formale del Comune di diverso contenuto, tale non potendo essere considerata la sospensione della procedura concorsuale meramente “preannunciata” dal Direttore della ripartizione del personale nella relazione del 28/10/2015);
considerato che quanto sopra vale anche in riferimento al ricorso per motivi aggiunti, stante l’intervenuta decadenza del concorrente Tanzarella;
evidenziato, comunque, ai fini della conformazione della futura azione amministrativa, che alla stregua della sommaria cognizione propria della presente fase, apparirebbe comprovato che la pubblicazione oggetto di valutazione fosse edita alla data prevista nel bando di concorso;
ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)