1. Accesso ai documenti amministrativi  – Istanza  – Motivazione – Fattispecie 


2. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Istanza – Mancata prova della ricezione da parte della p.A. – Reiterazione dell’istanza – Inammissibilità  – Non sussiste 


3. Accesso ai documenti amministrativi- – Istanza – Cartelle esattoriali – Silenzio – Illegittimità  


4. Accesso ai documenti amministrativi – Istanza  – Cartelle esattoriali – Silenzio – Esercizio diritto di difesa – Conseguenze 


5. Accesso ai documenti amministrativi –  Istanza – Cartelle esattoriali –  Obbligo di conservazione – Fattispecie

1. E’ legittima l’istanza di accesso motivata dall’esigenza di accertare l’esatta corrispondenza tra la cartella di pagamento ed il ruolo, al fine di attivare, all’esito dell’esame della documentazione, gli eventuali strumenti giudiziari nell’esercizio del proprio diritto di difesa.


2. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità  della reiterazione della domanda di accesso ove la prima istanza non risulti regolarmente pervenuta alla p.A. (essendo mancata la prova della ricezione  della relativa raccomandata).


3. Il silenzio serbato dall’Agenzia dell’Entrate sulla richiesta di accesso alla copia delle cartelle esattoriali, come previsto dall’art. 26 del D.P.R. 602/1973, è ingiustificato e illegittimo. 


4. E’ legittimo l’interesse all’accesso di copia di cartelle esattoriali fondato sulla conoscibilità  della opportunità  di difendere la propria posizione in giudizio.


5. L’agente della riscossione, in seguito ad istanza di accesso, ha l’obbligo di ricercare le cartelle nei propri archivi e di consentirne l’accesso al ricorrente, salvo che lo stesso agente della riscossione non dichiari, fornendone prova certa, che per alcune, o tutte, di esse, non è più in possesso dell’originale o di eventuali copie, nel qual caso, evidentemente, non potrà  seguire l’accesso.

N. 01440/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 
contro
Equitalia Sud S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Carso, con domicilio eletto presso Ivana Carso in Bari, Via Abbrescia n. 64; 
per l’accertamento,
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., della illegittimità  del silenzio-rigetto serbato da Equitalia Sud S.p.A. in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata in data 06.03.2015.
 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia Sud S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Simona Marotta e Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 


FATTO e DIRITTO
1) Il sig. -OMISSIS- chiede la declaratoria del proprio diritto al rilascio di copia degli atti, indicati nell’istanza, inviata a mezzo PEC e ricevuta da Equitalia Sud S.p.A. in data 06.03.2015, relativa a cartelle esattoriali contenenti richiesta di pagamento, oltre alla propria posizione pendente presso la medesima società .
Riferisce di essere venuto a conoscenza, in via informale, di pretese tributarie a suo carico e di aver presentato istanza di accesso allo scopo di accertare l’esistenza di titoli esecutivi. 
2) L’istanza di accesso viene motivata dall’esigenza di accertare l’esatta corrispondenza tra la cartella di pagamento ed il ruolo, al fine di attivare, all’esito dell’esame della documentazione, gli eventuali strumenti giudiziari nell’esercizio del proprio diritto di difesa.
3) Non avendo avuto riscontro dalla società  intimata, il ricorrente ha presentato ricorso per conseguire una pronuncia accertativa del diritto di accedere alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico di Equitalia Sud S.p.A., ravvisando, nella protratta inerzia della società , la violazione della normativa di settore.
4) L’intimata Equitalia Sud S.p.A., si è costituita in giudizio in data 19.05.2015.
Con memoria del 01.10.2015, ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità  del ricorso, per avere il ricorrente presentato, il 5 dicembre 2014, identica stanza di accesso a quella reiterata in data 06.03.2015, il cui mancato riscontro è rimasto inoppugnato nei termini di legge. 
Ha prodotto, inoltre, documentazione, in particolare, gli estratti dei ruoli e i referti di notificazione relativi delle cartelle esattoriali indirizzate al ricorrente.
5) All’udienza camerale del 22.10.2015, il legale del ricorrente ha controdedotto all’eccezione di inammissibilità , producendo documentazione a dimostrazione della mancata ricezione della ricevuta di ritorno della raccomandata della prima istanza di accesso del 5 dicembre 2014, tanto da reiterare la richiesta in data 06.03.2015, al fine di avere certezza della ricezione dell’istanza di accesso da parte di Equitalia. All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L’eccezione di inammissibilità  deve ritenersi infondata, atteso quanto dimostrato in udienza dal ricorrente, circa la permanenza di fondati dubbi sull’avvenuta ricezione da parte di Equitalia della prima istanza di acceso del 5 dicembre 2014. La reiterazione della medesima istanza deve, pertanto, ritenersi giustificata da circostanze obiettive. 
Il silenzio serbato dall’Agenzia dell’Entrate sulla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 si rivela ingiustificato e, quindi, illegittimo.
Nel caso di specie, il ricorrente, come esplicitato nella istanza del 06.03.2015, poneva a fondamento della pretesa all’accesso di copia delle sopra indicate cartelle esattoriali, ragioni consistenti nell’interesse a poter difendere la propria posizione.
Nè sussistono ragioni di riservatezza opponibili all’istante, anche in assenza di una specifica opposizione in tal senso dell’Amministrazione intimata.
Ne discende quindi l’illegittimità  del silenzio serbato, a fronte della legittima richiesta finalizzata al diritto di accesso alla copia delle cartelle esattoriali, come previsto dall’art. 26 del D.P.R. 602/1973.
La cartella esattoriale costituisce, infatti, presupposto di procedure esecutive, per cui la richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente; essa, pertanto, deve essere rilasciata, in copia, dalla società  concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5588 dell’11.11.2014).
Nè può ritenersi satisfattiva della pretesa del ricorrente la produzione documentale da parte della intimata società  di riscossione, versata in atti in data 01.10.2015.
Fondate risultano le eccezioni opposte in udienza dal ricorrente avverso tale produzione documentale, da ritenersi, comunque, parziale. 
La cartella esattoriale è prevista dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello, approvato e aggiornato periodicamente con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I documenti prodotti in corso di causa sono, invece, un elaborato informatico formato dall’esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale, oltre alle relate di notifica.
Il Collegio richiama, in proposito, quanto già  affermato sull’esibizione delle cartelle esattoriali da parte dell’agente per la riscossione (v. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sent. 381 del 27.02.2015), secondo cui “un ormai costante orientamento della giurisprudenza, in conformità  al principio enunciato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ha osservato che “non è sufficiente, ai fini dell’interesse alla estrazione degli atti per i quali si chiede l’accesso, il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perchè vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 301/2009; Cassazione Sez. VI Civile, sentenza n. 17751/2013).
Peraltro la stessa Corte di Cassazione, in relazione alla comunicazione del mero estratto di ruolo ha chiarito “è proprio la nozione di estratto, riproduttiva di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice e che però se ne vuole avvalere in giudizio, a precluderne la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. I 4/10/2012, n. 16929).
Tanto implica che non può negarsi, in astratto, il diritto di parte ricorrente d’acquisire copia delle cartelle di pagamento: l’agente della riscossione avrà  dunque l’obbligo di ricercarle nei propri archivi e di consentirne l’accesso al medesimo ricorrente, salvo che lo stesso agente della riscossione non dichiari, fornendone prova certa, che per alcune, o tutte, di esse, non è più in possesso dell’originale o di eventuali copie, nel qual caso, evidentemente, non potrà  seguire l’accesso, ma ciò non per il preteso ostacolo giuridico, rappresentato dalla disposizione dell’art. 26 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602.
A riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale non v’è nessun obbligato parallelismo tra il termine quinquennale di durata dell’obbligo di conservare cartelle e relate di notifica e il diritto all’accesso, di guisa che, scaduto il primo, si “perima” il secondo (Cons. Stato, sez. IV, sent. del 1699 del 31.03.2015) .
8) Il ricorso merita, quindi, accoglimento e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Equitalia Sud S.p.a. di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti dal ricorrente con l’istanza di accesso in data 06.03.2015, per la parte che risulta a tutt’oggi non esibita.
L’estrazione di copia è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè dei diritti di ricerca e visura.
Le spese processuali, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della Equitalia Sud S.p.a. in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina ad Equitalia Sud S.p.a. di consegnare al ricorrente i documenti richiesti con l’istanza di accesso ricevuta in data 06.03.2015, nei termini di cui in motivazione e fatto salvo quanto già  esibito.
Condanna l’ente resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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