Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali – DURC irregolare – Se l’irregolarità  non sia attuale – Avvenuta rimessione della questione alla Corte di Giustizia- Conseguenze

Dev’essere sospeso il giudizio relativo al ricorso proposto contro un’esclusione dalla gara d’appalto comminata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, co.1, lett. i), per l’emersione di una irregolarità  del DURC al momento della presentazione dell’offerta, che sia stata sanata prima dell’aggiudicazione, essendo stata rimessa analoga  questione alla Corte di Giustizia con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1236 del 11 marzo 2015, dunque essendo opportuno attendere la pronunzia della Corte (anzichè sollevare nuovamente l’identica questione).

 
N. 01336/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2014 REG.RIC.           

 
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2014, proposto da:

Opera P Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Dea Service Società  Cooperativa e Ditta La Splendid di Pasqua Angelillo, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via P. Amedeo, 26; Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; 

per l’annullamento
– della nota prot. n.1690604 del 29 agosto 2014 del Comune di Bari – Ripartizione Unica Stazione Appaltante, con cui è stata comunicata l’esclusione dalla Procedura aperta S13005: Appalto per l’erogazione del servizio di pulizia ordinaria presso le scuole d’infanzia e gli asili nido comunali;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Saverio Nitti, per delega dell’avv. Francesco Paolo Bello, e Rosa Cioffi;
 

Rilevato che il ricorso in decisione sottopone all’esame del Collegio la questione della legittimità  dell’esclusione di un’impresa, ove, dal D.U.R.C. storico chiesto in corso di gara dalla stazione appaltante, sia emersa un’irregolarità  contributiva tuttavia non più sussistente all’atto dell’aggiudicazione;
Ritenuto che alla luce della prevalente giurisprudenza, anche di questa Sezione, la questione vada risolta, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012, nel senso della legittimità  dell’esclusione dell’impresa che alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta non risulti in regola con i versamenti dovuti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D.lgs 163/2006 (cfr. ex multis, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 luglio 2015, n. 982, 15 maggio 2014, n. 608; T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter, 22 gennaio 2015, n. 1172; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 874, sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6296; sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104);
Rilevato, tuttavia, che con ordinanza del Consiglio di Stato, V Sez., n. 1236 dell’11 marzo 2015, è stato rimesso alla Corte di Giustizia il vaglio della legittimità  comunitaria dell’art. 38 del D.lgs 163/2006, così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, nella parte in cui consente esclusioni basate su un’irregolarità  contributiva non più attuale e, comunque, non risultante dal D.U.R.C. richiesto dall’impresa prima della partecipazione alla gara ed in corso di validità ;
Ritenuto che, ai fini della decisione dell’odierno giudizio, non possa prescindersi dalla preventiva risoluzione del dubbio di compatibilità  comunitaria dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, così come prospettato, in relazione ad un caso analogo a quello in esame, dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la menzionata ordinanza n. 1236/2015 alla cui motivazione si fa rinvio;
Considerato, inoltre, che (in conformità  a quanto a quanto disposto dalla V Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3836 del 3 agosto 2015) per ragioni di economia processuale, risulta opportuno procedere alla sospensione del giudizio, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia sulla questione de qua, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, anzichè sollevare nuovamente identica questione innanzi alla predetta Corte, così come peraltro richiesto da parte ricorrente con istanza del 21 settembre 2015 (sulla sospensione cd. “impropria” cfr. mutatis mutandi ord. Cons. Stato, A.P. 15 ottobre 2014, n. 28);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), non definitivamente decidendo, sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sull’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1236 dell’11 marzo 2015.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)