Contratti pubblici – Gara – Passaggio da procedura negoziata a procedura in economia – Fattispecie 

Deve ritenersi frutto di ragionevole esercizio della discrezionalità  amministrativa l’atto con il quale l’Ente induca una nuova procedura di affidamento in economia ex art.155, co.10 D.Lgs, n.163/2006, con ciò manifestando la volontà  di soprassedere dalla precedente procedura negoziata avviata ex art.53 dello stesso D.Lgs., liddove peraltro l’oggetto del contratto di servizio di cui alla nuova procedura risulti coincidere, in ragione delle mutate esigenze dell’Ente, solo parzialmente con quello, più esteso, di cui al primo affidamento.

N. 00602/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01240/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2015, proposto da:

Centro Servizi Pitagora s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, Via Abate Gimma, 94; 

nei confronti di
Dgs s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata n. 122 del 7 luglio 2015, con cui veniva prorogato per tre mesi il servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo dell’ente e veniva indetta, ex art. 57, comma 2, lettera c), e comma 6 D.l.g. n. 163 del 2006, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per i servizi informativi prefati;
– dell’avviso pubblico approvato con la menzionata deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n. 137 del 2015;
– dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della DGS s.p.a.;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con declaratoria del proprio diritto al subentro ovvero per equivalente;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino all’attuazione della nuova gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Antonio Scuderi;
 

Rilevato che, impregiudicata la valutazione in ordine alle conseguenze della violazione del termine di stand still,eccepita dalla ricorrente in udienza, allo stato non paiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata;
Rilevato, infatti, che:
– con delibera n. 137 del 26 agosto 2015, l’Amministrazione, nell’esercizio ragionevole della sua discrezionalità , ha inteso procedere alla indizione di una nuova procedura, di affidamento in economia ex art. 125, co. 10, D.lgs. 163/2001, in tal modo manifestando la volontà  di soprassedere dalla precedente procedura negoziata, avviata exart. 53 del richiamato D.lgs. (possibilità  peraltro espressamente annunciata nel relativo avviso pubblico approvato con delibera n. 122/2015 e successiva lettera d’invito);
– che l’oggetto del contratto di servizio de quo risulta solo in parte coincidere con quello, più ampio, di cui al primo affidamento (relativo alla gara indetta con Delibera di Giunta Esecutiva n. 268 dell’8 novembre 2007); ciò in ragione delle mutate esigenze dell’Istituto, così come emerse a seguito di una ricognizione dei suoi bisogni effettivi (si è richiesta, infatti, non la creazione di un software ad hoc, ma la sola attività  di supporto nella manutenzione del sistema informatico – hardware e software – dell’Ente);
Rilevato, inoltre,
– che la proroga del contratto in precedenza stipulato tra l’Istituto resistente e il Centro servizi Pitagora ha avuto termine in data 30 settembre 2015;
– che alla procedura in economia, successivamente avviata dall’Amministrazione ex art. 125, comma 10, è stata invitata anche la ricorrente, che ha peraltro presentato un’offerta economica per lo svolgimento del servizio richiesto di € 48.000,00, oltre I.V.A. (su una base d’asta di € 70.000,00, oltre I.V.A.), sicchè non sembra giustificato il rilievo di non remuneratività  del contratto, alla luce delle nuove condizioni poste dall’Amministrazione;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza di misure cautelari.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)