Procedimento amministrativo – Provvedimento – Bonifica e riordino dei consorzi di bonifica – L.R. 4/2012 – Gestione  

Nelle ipotesi in cui siano  sciolti gli organi in carica del consorzio di bonifica e contestualmente nominato un Commissario straordinario, risulta prevalente l’esigenza di una gestione dell’ente nel rispetto dei principi di economicità , efficienza ed efficacia, sulla quale la Regione deve assicurare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, attribuite dalla legge regionale n. 4/2012.

N. 00581/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01158/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2015, proposto da:
Consorzio Bonifica Stornara e Tara, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Leonilde Francesconi, Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota della Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo rurale servizio foreste Ufficio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, del 21.07.2015 ad oggetto: Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012 art. 35 Vigilanza e Tutela Deliberazione Commissariale n. 274 del 13.06.2015, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e successivo ancorchè non conosciuto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Luigi Nilo e Marco Ugo Carletti;
 
Rilevato che, con la deliberazione n. 1481 la Giunta regionale in data 4 luglio 2011 ha sciolto gli organi in carica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara ed ha contestualmente nominato, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2011, un Commissario straordinario con funzioni e compiti dei disciolti organi;
Rilevato che la normativa regionale di riferimento, in particolare la L.R. n. 4/2012, come successivamente modificata dalla L.R. 37/2014, attribuisce funzioni di vigilanza e tutela alla Regione;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare non pare positivamente apprezzabile, in quanto i motivi di ricorso non appaiono idonei ad inficiare l’operato della Regione;
Considerato, altresì, che la situazione in cui versa il consorzio ricorrente, allo stato commissariato, appare idonea a rafforzare e rendere prevalente l’esigenza di una gestione dell’ente nel rispetto dei principi di economicità , efficienza ed efficacia, sulla quale la Regione deve assicurare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, attribuite dalla Legge;
Ritenuto che tali ultime considerazioni impongano di disporre, sin dalla fase cautelare del giudizio, la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari, per le eventuali valutazioni di competenza sulle questioni emerse nel caso in esame;
Rilevato, altresì, che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Bari.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)