Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Allegazione – Necessità  – Conseguenze 

L’omessa allegazione del pregiudizio paventato (di cui parte ricorrente è onerata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.: “Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari”) non consente di vagliare tale indefettibile presupposto per la concessione di misure cautelari richieste nell’ambito dell’impugnativa del parere demaniale sfavorevole in relazione alla recinzione ed al prefabbricato ad uso pronto soccorso.

N. 00579/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01108/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2015, proposto da:

Nuova Cla s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. A. D. M., con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari alla p.zza Massari;

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 23733 del 07.05.2015, del Servizio Demanio e Patrimonio con cui si esprime parere demaniale sfavorevole in relazione alla recinzione ed al prefabbricato ad uso pronto soccorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Alessandro De Matteis;
 

considerato che l’omessa allegazione del pregiudizio paventato (allegazione di cui parte ricorrente è onerata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.: “Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari ¦.”) non consente a questo Collegio di vagliare tale indefettibile presupposto per la concessione di misure cautelari;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
 

La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)