Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Costruzioni abusive – Acquisizione gratuita – Art. 31 del D.P.R. 380/2001 – Area pertinenziale – Motivazione – Obbligo – Sussiste

Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, l’Amministrazione che intenda persistere nell’acquisizione dell’area “pertinenziale” rispetto a quella di sedime dell’opera abusiva, è tenuta a motivare specificamente le ragioni dell’acquisizione e della delimitazione della stessa.

N. 00551/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01075/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2015, proposto da:

Potito Pugliese e Rosa Morciano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sabina Ditommaso ed Enrico Guidone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo Francesco Guidone in Bari alla via De Rossi n. 32;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Nitti ed Angela Paradiso, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco De Robertis in Bari alla via Davanzati n.33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza prot. n. 3/P/2015 del 16.06.2015, notificata in data successiva al 22.06.2015, mediante cui l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione, ex art. 31 D.P.R. 380/2001, dell’immobile sito in Via Ivrea 166 e dell’area di sedime;
– nonchè di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti e/o consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Guidone, anche in sostituzione dell’avv. Sabina Ditommaso; Angela Paradiso, anche in sostituzione dell’avv. Giuliana Nitti;
 

ritenuto, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare e fatto salvo il doveroso approfondimento in sede di giudizio a cognizione piena, che il motivo di doglianza inerente l’omessa motivazione circa l’estensione dell’area (eccedente quella di sedime) da acquisire ex art. articolo 31 comma terzo del D.P.R. n. 380/2001 presenti apprezzabili profili di fondatezza;
considerato che, ove l’Amministrazione intenda persistere nell’acquisizione dell’area “pertinenziale”, è tenuta a motivare specificamente le ragioni dell’acquisizione e della delimitazione della stessa (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. 2, sent. 15/1/15 n. 230);
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) accoglie parzialmente l’istanza cautelare in relazione alla sola acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime.
Manda al Presidente della sezione III per la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
Compensa le spese di fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)