Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di ammissione – Avvalimento – Contratto – Assunzione di specifiche obbligazioni – Assenza – Soccorso istruttorio – Non esperibile  

Non è apprezzabile, in punto di fumus boni juris, la richiesta di sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione di tutti gli atti di gara allorquando il ricorrente escluso dalla stessa per assenza dei requisiti generali di partecipazione lamenti l’assenza di soccorso istruttorio, pur non avendo dimostrato, tuttavia, come impone la disciplina delineata dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici, che il contratto di avvalimento sottoscritto con l’impresa ausiliaria recasse l’indicazione di tutte le obbligazioni assunte da quest’ultima in ordine allo specifico oggetto della gara, che si aggiungano al requisito soggettivo richiesto: in assenza di tale specificazione, infatti, non ricorre l’onere della stazione appaltante di esperire il  soccorso istruttorio.

N. 00557/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00992/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2015, proposto da:

Edilizia Futura s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Campanile, con domicilio eletto in Bari, Via Putignani, n.50;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani; 

nei confronti di
Edilparti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto in Bari, Via Manzoni, n.5; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) della determinazione dirigenziale n. 914 del 6.7.2015, a firma del Dirigente del III Settore Edilizia scolastica, Manutenzioni, Impianti termici, SUA della Provincia BAT;
b) di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, nonchè in particolare dei seguenti atti richiamati tra i considerata della determinazione n. 914/2015:- nota prot. n. 0054538-14 del 24.09.2014 a firma congiunta del Dirigente del Settore Affari Generali e del Segretario Generale della Provincia BAT; – nota prot. n. 0058509-14 del 09.10.2014 e prot. n. 58827-14 del 10.10.2014 a firma congiunta del Dirigente del Settore Affari Generali e del Segretario Generale della Provincia BAT;- nota prot. n. 0060905-14 del 21.10.2014 a firma congiunta del Dirigente del Settore Affari Generali e del Segretario Generale della Provincia BAT;- nota prot. n. 0005854-15 del 03.02.2015 a firma congiunta del Dirigente del Settore Affari Generali e del Segretario Generale della Provincia BAT ;- nota prot. n. 0010565-15 del 03.03.2015 del Dirigente del Settore Edilizia, Manutenzioni, Impianti Termici e SUA, arch. Giacomo Losapio;
– di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuto;- nonchè per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, laddove stipulato, tra la Provincia BAT e l’impresa aggiudicataria della gara e per il subentro della ricorrente nel contratto;
ovvero, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente, patito dalla ricorrente a seguito dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edilparti s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Campanile; Nicola Di Modugno;
 

Rilevato che l’istanza di misure cautelari non è favorevolmente apprezzabile in punto di fumus atteso che:
– è onere del concorrente, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, “dimostrare che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità  e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti” (cfr. inter plures Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344, Tar Bari, sez. I, 627/2015; 1607/2014, 1 marzo 2013, n. 323).;
– un contratto di avvalimento del tutto generico, quale quello di cui si discute, non è di per sè idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, sicchè, secondo la disciplina normativa ratione temporis applicabile alla procedura di gara in questione, non sussisteva l’obbligo per la S.A. di attivare il soccorso istruttorio;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese, della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)