Contratti Pubblici – Gara – Affidamento Servizio prelievo trasporto depurazione percolato – Requisiti generali di ammissione – Iscrizione Albo gestori Ambientali- Necessità – Sussiste – Avvalimento – Inapplicabilità 

àˆ legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e depurazione percolato disposta nei confronti di azienda che non risulti iscritta all’Albo Gestori Ambientali, atteso che detta iscrizione, ai sensi dell’art. 49 commi 1 e 1 bis del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non può essere oggetto di avvilimento (nella specie, peraltro, detto requisito oltre che ad essere previsto per la partecipazione alla gara, è prescritto dal bando come requisito di esecuzione del contratto).

N. 00234/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00384/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2015, proposto da:

Spurgo Servizi Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Arcangelo Finocchi, con domicilio eletto presso Beniamino Mazzilli, in Bari, Via Sparano, 73;

contro
A.M.I.U. S.p.A., Azienda Municipalizzata Igiene Urbana, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore G. Simone, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio, in Bari, Via Putignani, 168;

nei confronti di
Angelo De Cesaris S.r.l., Ecodelta S.r.l.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale della seduta pubblica tenuta in data 23 gennaio 2015 dalla Commissione Giudicatrice costituita presso l’A.M.I.U. S.p.A. in relazione alla procedura per il servizio di prelievo, trasporto e depurazione del percolato presso la discarica per i rifiuti non pericolosi, in Trani, località  Puro Vecchio; del provvedimento di esclusione dalla gara medesima dell’azienda ricorrente disposto in pari data dalla Commissione Giudicatrice; della comunicazione di intervenuta esclusione ricevuta via p.e.c. e datata 19 febbraio 2015 a firma del R.U.P., dott. Antonio Peluso;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.M.I.U. S.p.A., Azienda Municipalizzata Igiene Urbana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Arcangelo Finocchi e Antonella Martellotta, per delega dell’avv. Salvatore Giuseppe Simone;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Rilevato, in particolare, che l’esclusione della società  ricorrente, comunicata con missiva di posta elettronica certificata del 19 febbraio 2015, risulta conforme non solo alla disciplina di diritto positivo vigente alla data di emanazione del relativo provvedimento (cfr. art. 49, comma 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006), ma anche al pregresso e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di avvalimento del requisito di iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter, sentenza n. 10080 del 2011);
Rilevato che tale pregresso orientamento non fa che esplicitare e chiarire il portato normativo – di per sè ampiamente preesistente al bando di gara – contenuto nell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
Rilevato, altresì, ad abundantiam che l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali risulta essere anche requisito di esecuzione del contratto, oltre che requisito di qualificazione ai fini della mera partecipazione alla gara in esame per la categoria 8/C richiesta dal Disciplinare Tecnico;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)