Contratti pubblici – Gara – Bando – Clausole a pena di esclusione – Sottoscrizione del progetto da parte di tutti i progettisti – Omissione – Principio di tassatività  – Conseguenze 

La mancata sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei singoli tecnici partecipanti alla redazione di una specifica parte della progettazione esecutiva non può determinare quell’incertezza assoluta in ordine alla provenienza dell’offerta, legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti, il principio di tassatività  delle clausole di esclusione dai procedimenti di scelta ad evidenza pubblica del contraente, risultante dalla formulazione del citato art. 46, impone di ritenere che la sanzione di esclusione del concorrente sia applicabile nella sola ipotesi in cui l’offerta tecnica risulti mancante della sottoscrizione dell’impresa incaricata della progettazione esecutiva; la mancata sottoscrizione dei singoli tecnici che, all’interno della stessa, hanno concorso alla materiale redazione del progetto determina una mera irregolarità , sanabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

N. 00178/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00300/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2015, proposto da Sceap s.r.l. (Società  Costruzioni Edilizia Autostrade Ponti), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

nei confronti di
Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;
R.T.P. ing. Fulvio Catalano – ing. Pasquale De Biase – ing. Francesco Lovino – ing. Francesco Mele;

per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– della determina dirigenziale n. 3385 del 31.12.2014, V Settore – Edilizia Scolastica – Viabilità  – Trasporti ed Espropriazioni – Lavori Pubblici (Provincia BAT) con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI costituita tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l. dell’appalto avente ad oggetto “Strada Provinciale n. 5 delle Saline Margherita di Savoia / Zapponeta. Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile del lotto dal Km 29+590 e realizzazione di rotatoria presso l’inserzione con la S.P. n. 13”;
– della nota prot. 4171-15 del 27.1.2015, ricevuta in data 31.1.2015, della Provincia BAT, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva;
– della determina dirigenziale n. 1764 del 3.6.2014, VII Settore – Infrastrutture Trasporti e Viabilità  – Concessioni della Provincia di Barletta – Andria – Trani (Provincia BAT) con la quale veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI costituita tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l.;
– di tutti gli atti, operazioni/valutazioni e provvedimenti ad esse presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:
– del verbale della Commissione di gara del 4.2.2014;
– del verbale della Commissione di gara del 6.2.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, dell’11.3.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 18.3.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 14.4.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 15.4.2014;
– del verbale della Commissione di gara del 14.5.2014;
nelle parti in cui è stata disposta l’ammissione alla gara della controinteressata costituenda ATI tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l. e non è stata disposta l’esclusione della stessa, nonchè si è provveduto alla valutazione dell’offerta della controinteressata con l’attribuzione illegittima di un punteggio e, comunque, si è sovrastimata l’offerta della stessa;
– del contratto di appalto, ove intervenuto;
– di ogni altro provvedimento o atto, prodromico, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento del diritto di Sceap s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, anche in forma specifica e con l’eventuale subentro nel contratto di appalto dei lavori, derivanti dall’illegittima adozione degli atti impugnati;
per la conseguente condanna dell’Ente resistente alla liquidazione del danno patito in favore della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, del Consorzio Stabile Mare di Levante e di Gecos s.r.l.;
Vista la domanda di adozione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Nardelli, Aldo Loiodice e Massimo Felice Ingravalle;
 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 120, comma 8 cod. proc. amm. al solo esame della domanda cautelare contenuta nel ricorso principale proposto da Sceap s.r.l., riservando ad una successiva camera di consiglio le valutazioni in ordine alla istanza cautelare di cui al ricorso incidentale formulata dall’ATI controinteressata;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’omessa sottoscrizione di alcuni elaborati tecnici con firma autentica da parte di uno dei progettisti (ing. Fulvio Catalano) incaricati dall’ATI controinteressata appare configurare una mera irregolarità , comunque sanabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 38 dlgs n. 163/2006, tenuto altresì conto della presenza di una sottoscrizione del suddetto ing. Catalano con firma in xerocopia (ed in assenza di contestazione in ordine alla imputabilità  di detta sottoscrizione allo stesso Catalano con i mezzi specificamente previsti dall’ordinamento e nelle sedi competenti);
Considerato, inoltre, che secondo il condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015 n. 246 la mancata sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei singoli tecnici partecipanti alla redazione di una specifica parte della progettazione esecutiva non può determinare quell’incertezza assoluta in ordine alla provenienza dell’offerta, legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006;
Ritenuto di valutare la regola di generale sanabilità  delle irregolarità  di cui al novellato art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall’art. 39, comma 1 decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014 e non applicabile ratione temporis – in virtù dell’art. 39, comma 3 decreto legge n. 90/2014 – alla procedura di gara per cui è causa, risalendo il bando nella presente fattispecie al 6.11.2013) alla stregua di criterio interpretativo della legislazione previgente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3331) e quindi operativo anche con riferimento alla vicenda in esame;
Rilevato che tutte le altre censure formulate dalla ricorrente Sceap afferiscono a valutazioni costituenti tipica espressione di discrezionalità  tecnica che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono inficiate da errori macroscopici;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)