Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – Diniego – Valutazione del Questore – Carenza – Sussistenza dei presupposti cautelari

Può trovare accoglimento l’invocata tutela cautelare avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, in considerazione – quanto al fumus – della carenza dell’autonoma valutazione da parte del Questore circa la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio del permesso, richiesta dall’art. 27, co. 3, del d.p.R. 394/1999 e – quanto al periculum – del rischio, per la ricorrente, di subire l’espulsione.

N. 00171/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00315/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Nicodemi, con domicilio eletto presso Dario Belluccio in Bari, Via Q. Sella, n. 5;

contro
Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno – Cat.A.11/2014/Imm./n.87/PS – emesso in data 10/12/2014 a firma del Vice Questore Vicario di Bari e notificato personalmente a mani alla ricorrente in data 22.12.14, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè incognito alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Dario Belluccio, su delega dell’avv. F.sca Nicodemi e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che la Questura di Bari sostanzialmente fonda la motivazione del provvedimento di diniego di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale impugnato sul parere espresso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura del Tribunale di Torino;
Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 27 del D.P.R. n. 394 del 1999 dispone che quando la proposta per il rilascio del permesso per motivi di protezione sociale sia presentata, tra l’altro, dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l’ente locale “il questore valuta la gravità  ed attualità  del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti”;
Letta la proposta di permesso di soggiorno presentata per conto della ricorrente dalla Società  Cooperativa Sociale Comunità  Oasi 2 “San Francesco” Onlus;
Tenuto conto altresì che nel Decreto di Archiviazione del G.I.P. (Allegato n. 11 al ricorso) si legge “ritenuto che le indagini svolte¦forniscano la prova del fatto denunciato”;
Ritenuto che, sulla base di quanto sopra evidenziato, la motivazione del provvedimento impugnato sia carente essendo invece richiesta, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, una valutazione autonoma del Questore sulla sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio del permesso de quo;
Ritenuto, conseguentemente, che sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto sussistente anche l’ulteriore requisito del pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio della ricorrente di vedersi espulsa dal territorio nazionale;
Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi della parte ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)