Industria, commercio, turismo – Incentivi pubblici – Interventi in materia di salute e sicurezza – Cessazione utilizzo vecchie attrezzature – Mancata dismissione – Domanda non ammissibile – Legittimità 

àˆ legittima la non ammissione agli incentivi Inail per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 5 d.lgs. 81/2008 s.m.i. motivata dalla circostanza che la cessazione dell’utilizzo delle vecchie attrezzature di lavoro per la produzione di alcune tipologie di manufatti – senza la dismissione delle stesse ma con la previsione dell’eventuale loro riuso per “produzione di altri manufatti” – non consente di ritenere che sia stato davvero realizzato un miglioramento dei livelli generali di salute e di sicurezza sul lavoro da parte della società  ricorrente, ma semplicemente il trasferimento del rischio connesso all’utilizzo di tali attrezzature su altri dipendenti.
 

N. 00170/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00285/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2015, proposto da:

Gallo Prefabbricati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Bello, Giovanni Di Cagno, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;

contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso Vitantonio Caruso in Bari, Avvocatura Regionale dell’Inail, Lung.Re Trieste, n. 29; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale della Puglia e Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – sede territoriale di Altamura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; 

nei confronti di
Oleificio Coop di Cisternino Soc. Coop. a r.l., Ricinert S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento adottato dall’INAIL – Sede di Altamura, di cui alla nota pec del 16.12.2014 avente ad oggetto: “Avviso pubblico 2013. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2008 s.m.i. Codice domanda ISI I3413-000172”, con il quale viene confermata la non ammissione al contributo INAIL richiesto della domanda presentata dalla Gallo Prefebbricati s.r.l. e della stessa nota del 16.12.2014;
– della nota pec del 13.11.2014 dell’INAIL – Sede di Altamura avente ad oggetto: “Avviso pubblico 2013. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2008 s.m.i.” con la quale vengono comunicate alla società  ricorrente le regioni ostative all’accoglimento della domanda con invito alla presentazione di osservazioni;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa la non conosciuta graduatoria finale degli interventi ammessi nella parte in cui non ricomprende la domanda della Gallo Prefebbricati s.r.l.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Nitti, su delega degli avv.ti F.P. Bello e G. Di Cagno e avv. Vitantonio Caruso;
 

Considerato che seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, la motivazione inerente alla non ammissione della società  ricorrente agli incentivi di che trattasi non sembra essere irragionevole, arbitraria, o illogica, atteso che la mancata eliminazione delle vecchie attrezzature da lavoro (ossia i banchi vibranti fissi posti al coperto sotto tettoia) non consente di ritenere che sia stata diminuita l’esposizione complessiva dei dipendenti al rischio vibrazioni mano-braccia;
Tenuto conto, infatti, che la cessazione dell’utilizzo della attrezzature in questione per la produzione di un alcune tipologie di manufatti, senza la dismissione delle stesse, ma con la previsione dell’eventuale loro riuso per “produzione di altri manufatti” (cfr. pagina dodici del ricorso) non consente di ritenere che sia stato davvero realizzato un miglioramento dei livelli generali di salute e sicurezza sul lavoro da parte della società  ricorrente, ma semplicemente il trasferimento di tale rischio di vibrazioni su altri dipendenti;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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