Processo amministrativo – Giudizio cautelare  – Realizzazione palestra – Attività  produttive ex art. 23 ter d.P.R. 380/01 – Servizi accessori – Alloggio del custode
 

Non può essere accolta la domanda cautelare avverso il diniego di prosecuzione di attività  relativa ad una  SCIA, nel caso in cui, rilevato che la zona destinata all’attività  produttiva deve essere tenuta separata da quella destinata all’alloggio del custode, risulti comunque che, la palestra di cui al progetto del ricorrente, sebbene non espressamente esclusa dalla predetta zona, non potrebbe esservi localizzata, dovendo essere inserita in un’unica struttura insieme con altri servizi accessori, in particolare, per l’appunto, l’alloggio del custode, per il quale invece c’è espresso divieto di localizzazione nella zona destinata all’attività  produttiva.

N. 00163/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00243/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2015, proposto da:

Eos di Crispino Silvia & Co. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno, in Bari, Via Putignani, n. 47;

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Castellaneta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, e la declaratoria di illegittimità ,
– dell’Ordinanza Dirigenziale n 40/51 a firma del Direttore Area Governo del Territorio del Comune di Ruvo di Puglia, datata 24.11.2014 prot. 23681, comunicata in data 27.11.2014, a mezzo della quale – in relazione alla SCIA edilizia in variante al permesso di costruire, si ordinava all’odierna ricorrente la non prosecuzione dell’attività  e di rimuovere qualsiasi eventuale opera già  eseguita;
– della successiva comunicazione prot. n 24357 del 3.12.2014, a firma del medesimo Direttore Area di Governo del Territorio mediante la quale, nel riscontrare la nota in data 27.11.2014 a firma dello scrivente procuratore, si confermava la volontà  espressa nella precedente ordinanza di non prosecuzione, per le stesse motivazioni indicate in tale ordinanza, ed ancora della comunicazione prot. 25346 del 18.12.2014, a firma dello stesso Direttore, mediante la quale si riscontrava, disapprovandola, una nota a firma del Direttore della Avvocatura Comunale (prot. n 24964 del 15.12.2014), che limitatamente alla censura di ordine procedimentale svolta dallo scrivente difensore nella ridetta nota del 27.11.2014, rilevava la tardività  della notifica della impugnata ordinanza di non prosecuzione dei lavori, alla luce della natura ricettizia di tale atto;
– di ogni eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, ignoto al ricorrente, in relazione ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
ed altresì,
– per l’accertamento dell’obbligo a provvedere in relazione alle istanze, nei sensi di cui alle conclusioni rassegnate.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Giacomo Gramegna e Domenico Castellaneta;
 

Rilevato che il ricorso si fonda sulla tesi secondo la quale la palestra che si è previsto di realizzare,
– andrebbe ricondotta alla categoria “attività  produttive” ex art. 23 ter d.P.R. 380/01;
– non è espressamente esclusa, come invece gli uffici e le residenze, dalla localizzazione nella zona soppalcata da utilizzarsi esclusivamente per attività  produttive (delibera di C.C. n. 30/2013 e norme di attuazione del PIP) e potrebbe quindi esservi inserita, come previsto nella SCIA oggetto di inibitoria;
Considerato che l’art. 3 delle citate NTA prescrive che, anche in caso di frazionamento del lotto PIP – dunque a maggior ragione quando il lotto non è frazionato – la struttura destinata a servizi accessori all’industria (mensa, attrezzature ricreative, sportive, [¦],sedi sindacali [¦]nonchèl’alloggio del custode) fra i quali deve essere compresa la palestra, deve essere unica;
Rilevato pertanto che la zona destinata all’attività  produttiva deve essere tenuta separata da quella destinata all’alloggio del custode che è riconducibile alle “residenze” ed insieme agli uffici non può essere localizzato nella predetta zona destinata all’attività  produttiva;
Considerato quindi che la palestra, sebbene non espressamente esclusa dalla zona destinata all’attività  produttiva, non potrebbe comunque esservi localizzata, dovendo essere inserita in un’unica struttura insieme con altri servizi accessori, in specie l’alloggio del custode, per il quale invece c’è espresso divieto di localizzazione nella zona destinata all’attività  produttiva;
Ritenuto quindi, salvo approfondimento nel merito, che quanto detto esclude l’apparenza della fondatezza della domanda e di dover porre le spese della presente fase a cautelare a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)