Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Presupposti – Periculum in mora – Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto occupazione d’urgenza – Difetto – Fattispecie
 

In ipotesi di occupazione di urgenza, non sussiste il periculum in mora allorquando viene meno il paventato pregiudizio irreparabile in relazione al bene oggetto di “segnalazione architettonica” (nella specie, il Collegio non ha ritenuto sussistere il requisito del danno grave e irreparabile, risultando incontestata la circostanza che il muro di recinzione della masseria, risalente al ˜700, all’esito dell’esecuzione dei lavori di raddoppio del binario della linea ferroviaria con interramento di una tratta, sarebbe stato interamente ricostruito, con i medesimi materiali, seppur spostato di pochi metri rispetto all’originaria allocazione).

N. 00157/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00028/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2015, proposto da:

Vito Giovanni Candelora, Maria Angela Candelora, Emilia Carbonara, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, Via Amendola, 21;

contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo R. Schiano, Riccardo Maria Riccardi, con domicilio eletto presso Riccardo Maria Riccardi in Bari, p.za Umberto I° 32; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto presso Alessandra Baldi in Bari, c/o Avv.Ra Comunale Via P.Amedeo 26; Comune di Triggiano, Comune di Capurso; Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg – Bat, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1.- del decreto di occupazione d’urgenza emesso in Bari il 2.10.2014 prot. n. DG/INV 941 dalla società  Ferrovie del Sue Est e Servizi Automobilistici s.r.l., delegata con determina dirigenziale del settore lavori pubblici della Regione Puglia n. 432 del 27.6.2012, avente ad oggetto: “raddoppio del binario della linea Bari – Taranto tratta Mungivacca – Noicattaro dal Km. 5 450 al Km 15 110 incluso l’interramento in sede tra il Km. 6 580 e il Km 10 940 comprese le stazioni di Triggiano e Capurso”, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza, fra gli altri, degli immobili di proprietà  dei ricorrenti, interessati per l’esecuzione dei lavori ed individuati negli elaborati grafici descrittivi allegati al medesimo provvedimento;
2.- della nota del Responsabile del procedimento delle Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici s.r.l. prot. n. DG/INV/1086 del 27.10.2014, con la quale è stata comunicata ai ricorrenti la determinazione dell’indennità  provvisoria di esproprio e l’avvenuta autorizzazione all’occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà  dei ricorrenti da eseguirsi per il giorno 21.11.2014 alle ore 8,30;
3.- del Verbale di immissione in possesso degli immobili di proprietà  dei ricorrenti, redatto dagli incaricati alle attività  di occupazione d’urgenza, del 21.11.2014;
5.- della deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 64 del 30.8.2011, avente ad oggetto: “raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari – Taranto, tratta Bari Mungivacca – Noicattaro dal Km. 4 450 al Km 15 5 10, incluso l’interramento in sede tra il Km 6 580 e il Km 10 940, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso. Progetto definitivo. Approvazione comunale”.
6.- della determinazione del dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità  dell’Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità  dell’Area Politiche per la Mobilità  e la Qualità  Urbana della Regione Puglia n. 265 del registro degli atti del Servizio emesso in data 17.11.2011, avente ad oggetto: P.O. FESR 2007 – 2013. Azione 5.4.1 – Cod. MIR: FE5.400029 – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. – Intervento “Bretella ferroviaria del Sud – Est barese. Approvazione progetto definitivo e Dichiarazione di pubblica utilità .
7.- del verbale di validazione del progetto, ai sensi degli articoli 55 e 59 del dpr n. 207/2010 del 2.9.2011, a firma del Progettista, del Direttore Tecnico e del Responsabile del procedimento (atto non pienamente conosciuto);
8.- di ogni altro atto ai predetti connesso, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e di Regione Puglia e di Comune di Bari e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg – Bat e di Ministero Per i Beni e Le Attività  Culturali e del Turismo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Libera Valla, Maria Riccardo Riccardi, Leonilde Francesconi, Alessandra Baldi e Giovanni Cassano;
 

Considerato insussistente il requisito del periculum in mora, risultando incontestata la circostanza che il muro di recinzione della masseria, risalente al ˜700, all’esito dell’esecuzione dei lavori, verrebbe interamente ricostruito, con i medesimi materiali, seppur spostato di pochi metri rispetto all’attuale allocazione, venendo meno, quindi, il paventato pregiudizio irreparabile in relazione al bene oggetto di “segnalazione architettonica”, prospettato dai ricorrenti;
sussistono giusti motivi per compensare le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)