Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Presupposto del fumus boni iuris – Provvedimento comunale richiesta adeguamento di un P.I.R.T. alle prescrizioni contenute nella D.G.R. di approvazione del piano – Preclusione di interloquire sulle prescrizioni imposte – Sussiste 
 

 

Merita accoglimento l’istanza cautelare proposta avverso un provvedimento adottato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale (peraltro in luogo del competente Consiglio Comunale) con cui sia stato richiesto l’adeguamento di un P.I.R.T. alle prescrizioni contenute nella D.G.R. di approvazione del piano stesso, qualora il provvedimento comunale, a differenza di quello regionale, abbia precluso alla ricorrente di interloquire sulle prescrizioni imposte.

N. 00128/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00191/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2015, proposto da:

Club Adriatico S.C.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Bari alla via Cognetti n. 58;

contro
Comune di Polignano a Mare; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 30571 del 13.11.2014, comunicato il 19.11.2014, a firma del Responsabile della Struttura Autonoma Edilizia e Urbanistica del Comune di Polignano a Mare, recante all’oggetto “Piano di Intervento di Recupero Territoriale (P.LR.T.) Club Adriatico S.c.r.l. in Variante al P.R.G. Delibere di CC n. 67 del 22.12.2008 di adozione e n. 30/2009 di controdeduzioni. D.G.R. di approvazione con prescrizioni n. 498 del 18.03.2014 (B.U.R.P. n. 45/2014,). Richiesta di adeguamento alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. n. 498/2014”, con cui ha imposto al Club Adriatico l’adeguamento del P.I.R.T. alle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 498/2014, a tal fine ordinando di: “.. riprodurre l’intera documentazione scritto grafica del PIRT adeguata alle prescrizioni regionali e riferita allo stato conoscitivo ad oggi esistente” e, così, l’integrale rinnovazione del “rilievo fisico e giuridico dello stato dei luoghi, con riferimento a ciascuna piazzola ed al complesso degli spazi comuni”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, ancorchè dal medesimo non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Michele Didonna;
 

ritenuto, in esito alla sommaria delibazione propria della presente fase di giudizio, che l’istanza della ricorrente sia meritevole di accoglimento, emergendo dagli atti di causa che con la delibera G.R. in atti la Regione, nell’approvare con prescrizioni il P.I.R.T. proposto dalla ricorrente, ha espressamente previsto la possibilità  per la Club Adriatico s.c.r.l. di interloquire sulle prescrizioni imposte, possibilità  di cui l’interessata è stata di fatto privata per effetto della gravata determinazione assunta dal responsabile dell’UTC (peraltro in luogo del competente Consiglio Comunale);
ritenuto di compensare le spese di fase, attesa la peculiarità  della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento comunale impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di giugno 2016, secondo calendario da predisporre.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)