1. Procedimento amministrativo- Principi- Obbligo di conclusione del procedimento- Silenzio inadempimento- Interesse al provvedimento


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Esame della fondatezza della pretesa sostanziale – Ove occorrano accertamenti istruttori – Impossibilità  

1. L’obbligo della p.A. di assumere una determinazione espressa a conclusione di un procedimento, di regola, deriva da una norma di legge o di regolamento ma può, altresì, desumersi da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che disciplinano l’azione amministrativa. Ciò significa che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, è possibile individuare un obbligo di provvedere, tanto in quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima, quanto in quelle fattispecie in cui l’adozione di un provvedimento si renda necessaria per ragioni di giustizia o equità .

2. Non è ammessa, nell’ambito del rito semplificato del silenzio di cui all’art. 2 della L. 241/1990, la domanda giudiziale che sia preordinata ad una decisione relativa alla fondatezza sostanziale dell’istanza, quando occorrano accertamenti istruttori più o meno complessi.

N. 00365/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2014, proposto da: 
Moris & Co. Building S.a.s. di Bernardi Crescenza, rappresentata e difesa dagli avv. Nicolò De Marco, Wanda Vitucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari alla via Abate Gimma n. 189; 

contro
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Bari alla via Arcivescovo Vaccaro, 45; 

nei confronti di
Trade Service S.r.l.; 

per la declaratoria della illegittimità  del silenzio serbato dal Comue di Casamassima sulle diffide in atti, aventi ad oggetto la conclusione del procedimento di recupero e cessione aree a standard;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casamassima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Francesco Paolo Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
MORIS & CO. BUILDING s.a.s di Bernardi Crescenza (di seguito, per brevità , anche solo “Moris”) ha adito questo Tribunale al fine di sentir dichiarare l’illegittimità  del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Casamassima sulle istanze di cui alle diffide in atti e di ottenere la condanna dell’ente all’adozione di un provvedimento espresso sulle stesse, eventualmente a mezzo di un commissario ad acta, anche a mezzo di “indicazioni conformative” in merito alla cessione delle opere di urbanizzazione, trattandosi di “attività  vincolata ed obbligo legale”.
La ricorrente afferma di essere proprietaria di vari immobili situati nel parco commerciale “Il Baricentro”, realizzato per effetto del piano particolareggiato denominato “Cittadella Commerciale”; lamenta il mancato trasferimento al Comune di Casamassima delle opere di urbanizzazione in seguito all’avvenuto collaudo delle stesse, in spregio al chiaro disposto dell’art. 7 delle convenzioni intercorse tra il Comune e i diversi assegnatari delle aree, evidenziando che le opere sono attualmente gestite dalla lottizzante Trade Service s.r.l., cui vengono corrisposti i relativi canoni.
Con diffida del 29/5/14, la ricorrente ha richiesto al Comune di dare esecuzione alla convenzione, prendendo in carico le opere. All’esito di un “tavolo di concertazione” indetto dal Comune, nonchè di una seconda diffida da parte della ricorrente, il procedimento risulta ancora non definito.
Il Comune di Casamassima ha resistito alla domanda, affermando – tra l’altro – di essersi adoperato per la sollecita conclusione della vicenda, compulsando la Trade Service s.r.l. ad attuare quanto previsto negli accordi, vedendosi, tuttavia, eccepita dalla società  l’intervenuta prescrizione delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni.
Alla camera di consiglio del 12/2/15 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda merita parziale accoglimento.
A fronte delle diffide della ricorrente, il Comune ha certamente l’obbligo di assumere una determinazione espressa. Ed invero, “Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicchè, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità  (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Un ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità  dell’azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità  impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima” (TAR Calabria, sez. 1, sent. 11/7/09 n. 775).
In considerazione di tali principi, appare legittima la richiesta di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, rilevato che l’interesse della ricorrente ad ottenere risposta alle proprie richieste è acclarato dalla sua qualità  di proprietaria di alcuni immobili situati nel parco commerciale “servito” dalle opere di urbanizzazione gestite da Trade Service s.r.l. e dalle negative conseguenze rappresentate in ricorso (duplicazione dei pagamenti dei relativi canoni), derivanti della situazione venutasi a creare, tale da differenziare e qualificare la posizione della ricorrente.
A fronte di tali richieste, il Comune illegittimamente è rimasto inerte, dovendo, al contrario, assumere una determinazione (qualunque essa sia), non apparendo le istanze del richiedente “ictu oculi” infondate.
Va al contrario dichiarata inammissibile l’ulteriore domanda avente ad oggetto, in sostanza, l’accertamento della fondatezza della pretesa.
La giurisprudenza, infatti è pacifica nel riconoscere alle convenzioni di lottizzazione la natura di accordi ai sensi dell’art. 11 L.241/90, da cui scaturiscono per i soggetti stipulanti reciproci diritti ed obblighi, eventualmente tutelabili anche a mezzo della tutela costitutiva offerta dall’art. 2932 c.c. quale generale rimedio in forma specifica per l’inadempimento di obblighi di contrattare di fonte negoziale o legale (Cassazione sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160; id. 8 agosto 1987, n. 6792; id. 15 aprile 2004, n. 7157; id. 23 maggio 2008, n. 13403; T.A.R. Calabria – Catanzaro sez. I, 25 agosto 2012, n. 880), ovvero in sede esclusiva attraverso una pronuncia di accertamento (TAR Lazio, Roma, sez. 2 bis, sent. 5/7/10 n. 22601).
Tanto premesso, preme evidenziare che nel caso in esame la ricorrente è soggetto terzo rispetto alla convenzione e “compulsa” la P.A. all’esercizio dei diritti dalla stessa nascenti; necessita, pertanto, rammentare che:
– “il rito speciale del silenzio, di cui all’art. 117 c.p.a., non tutela la posizione del soggetto amministrato a fronte di una qualsiasi inerzia procedimentale dell’amministrazione pubblica. Esso mira ad apprestare una tutela rispetto al mancato esercizio di potestà  pubbliche e, quindi, al fine di tutelare situazioni di interesse legittimo” (TAR Calabria, sez. 1, sent. 20/6/14 n. 1012) ;
– la nuova formulazione dell’art.2 l. 241/90 “non scalfisce l’approdo cui è giunto anche l’orientamento giurisprudenziale laddove non ammette nell’ambito del rito semplificato del silenzio la domanda giudiziale preordinata ad una decisione in ordine alla fondatezza sostanziale dell’istanza del privato rimasta inevasa allorchè occorrono accertamenti istruttori più o meno complessi demandati ad un accertamento autonomo distinto e incompatibile con il rito camerale proprio del silenzio. Nella fattispecie, la richiesta dei ricorrenti di cui alla diffida non corrisponde ad un procedimento amministrativo tipizzato atteso, altresì, che l’accertamento della fondatezza della pretesa stessa richiede una verifica più complessa sicchè questo Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della detta istanza, ma deve limitarsi ad accertare il generico dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza di cui trattasi (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. 2 bis, sent. 5/7/10 n. 22601, che richiama Tar Emilia Romagna, Parma, 14 luglio 2009, n. 634)”.
Tali ultime considerazioni il Collegio ritiene di fare proprie riguardo al caso in esame, in cui sono (già ) documentate “criticità ” in relazione alla possibilità  per l’ente di invocare l’adempimento degli obblighi contrattuali originati dalla convenzione.
Per tale parte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In conclusione, il ricorso va accolto nella parte in cui è stata chiesta la declaratoria della illegittimità  del silenzio rifiuto, nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine al Comune di Casamassima di provvedere sulle istanze-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza; in difetto sarà  nominato, a semplice richiesta di parte ricorrente, un Commissario ad acta perchè provveda in via sostitutiva; nella restante parte, sulla base di quanto sopra, lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, stante la particolarità  della fattispecie e la parziale soccombenza di parte ricorrente, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento della domanda:
– dichiara l’obbligo del Comune di Casamassima di provvedere sulle istanze-diffida di parte ricorrente, con provvedimento espresso, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza; in difetto sarà  nominato, a semplice richiesta di parte ricorrente, un Commissario ad acta perchè provveda in via sostitutiva;
– dichiara il ricorso inammissibile per la restante parte;
– compensa le spese di lite.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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