Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Commissione – Valutazione comparativa – Motivazione – Perplessità   – Fattispecie 

àˆ illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice in una gara d’appalto che abbia valutato due progetti/offerta concorrenti in modo del tutto speculare, per poi differenziarne inspiegabilmente il giudizio finale (l’uno “ottimale”, l’altro “buono”).

N. 00049/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01665/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2014, proposto da C & C Engineering s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Mostaccio, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bavaro in Bari, via Marchese di Montrone, 106;

contro
Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

nei confronti di
D’Amelio Dino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Lombardi e Graziano Coscia, con domicilio eletto presso l’avv. GianDonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione gestionale del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Isole Tremiti n. 214 del 22.11.2014 con la quale sono state approvate le risultanze di gara, “i verbali di gara n. 1 del 15.11.2014, n. 2 del 22.2.2014 e n. 3 del 14.2.2014 in atti del procedimento, e la relativa graduatoria finale di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità  per lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico dei versanti collinari e delle strade di accesso dalla marina al centro urbano – isola di San Domino” ed è stato aggiudicato e affidato definitivamente l’appalto dei servizi in questione al controinteressato ing. D’Amelio Dino;
– dei verbali delle operazioni di gara e degli altri atti specificamente indicati in ricorso;
– di qualsiasi altro atto presupposto, esecutivo e/o consequenziale degli atti impugnati;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e per la sostituzione della ricorrente nel contratto stipulato;
nonchè per la condanna dell’Ente alle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. amm.;
in via subordinata, per la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti gli anni subiti e subendi dalla società  ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti e di D’Amelio Dino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro, Giulio Domenico D’Antuono e Giacinto Lombardi, anche in sostituzione dell’avv. Graziano Coscia;
 

Premesso che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare fondato il motivo di ricorso sub II) (cfr. in particolare pag. 15 dell’atto introduttivo);
Ritenuto, infatti, che dal verbale n. 2 del 22 novembre 2014 emerge che il giudizio per entrambi i concorrenti (la ricorrente C & C Engineering s.r.l. ed il controinteressato D’Amelio Dino) è identico e differisce unicamente nelle conclusioni ove per il controinteressato D’Amelio viene utilizzato il termine “ottimale”, mentre per la ricorrente C & C Engineering il termine “buono”, senza dare conto di un minimo di motivazione che valga a giustificare la differenza di punteggio finale su identici presupposti (cfr. pag. 3 del citato verbale);
Ritenuto, tuttavia, quanto al presupposto cautelare del periculum in mora, che le esigenze di incolumità  pubblica (evidenziate dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 5.12.2014) sottese alla procedura per cui è causa appaiono prevalenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2 sexies decreto legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014, sulle esigenze cautelari dedotte da parte ricorrente, venendo in rilievo nella fattispecie de qua un intervento funzionale alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; che, peraltro, la ricorrente non allega elementi specifici a sostegno del requisito di estrema gravità  e urgenza, richiesto dalla disposizione da ultimo citata, ai fini della concessione della tutela cautelare;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
Ritenuto, infine, di disporre, ai sensi dell’art. 331, comma 4 cod. proc. pen., la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, emergendo dal ricorso e dagli atti di causa fatti suscettibili di apprezzamento da parte della magistratura penale;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica per la data del 22 aprile 2015.
Dispone, ai sensi dell’art. 331, comma 4 cod. proc. pen., la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per gli adempimenti di competenza.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)