Contratti pubblici —  Gara – Scelta del contraente  – Esclusione- Principio di tassatività  

Deve essere accolta l’istanza cautelare – ai fini del riesame della posizione della società  ricorrente e della verifica della conformità , sul piano sostanziale, del materiale offerto alla lex specialis di gara – proposta avverso un provvedimento di esclusione da una gara fondato su un dato meramente formale (mancata produzione di dichiarazioni di conformità  del materiale offerto), in contrasto con il principio di tassatività  delle clausole di esclusione di cui all’art. 46, co.1-bis,  D.Lgs n. 163/2006.

N. 00051/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00067/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2015, proposto da Newag S.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacek Bieniak, Carlo Comandè e Giuseppe La Rosa, con domicilio eletto presso l’avv. Caterina Bavaro in Bari, via Marchese di Montrone, 106;

contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10 dicembre 2014 inerente alla “procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. suddivisa in undici lotti mediante stipula di accordo quadro, della durata di cinque ani, per la fornitura di n. 5 elettrotreni a tre casse (M+R+M) a trazione elettrica (3kv c.c.) omologati per l’esercizio sulla rete R.F.I. ed autorizzati per l’esercizio sulla rete ferrovie del Sud Est, con opzione per la fornitura di ulteriori n. 10 elettrotreni aventi le medesime caratteristiche”;
– nonchè del verbale della seduta riservata del 22 novembre 2014, nelle parti in cui è stata disposta l’esclusione della società  Newag;
– di tutti i verbali di gara, atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso, ed in particolare del bando, del disciplinare e del capitolato di gara laddove interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante;
– di ogni altro verbale e/o provvedimento con il quale è stata disposta e/o confermata l’esclusione di Newag dalla procedura di gara in questione;
e per la riammissione della ricorrente al prosieguo della procedura di gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Carlo Comandè;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’esclusione della ricorrente appare fondarsi su un dato meramente formale (mancata produzione di dichiarazioni di conformità  del materiale offerto) in contrasto con il principio di tassatività  delle clausole di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006;
Ritenuto, conseguentemente, che la stazione appaltante dovrà  procedere al riesame della posizione della società  ricorrente al fine di verificare la conformità  sul piano sostanziale del materiale offerto alla lex specialis di gara;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti necessari per la concessione della misura cautelare richiesta ai fini del riesame nei sensi in precedenza esposte;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica per la data del 13 maggio 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)