Pubblica istruzione – Concorso pubblico -Valutazione titoli – Correlazione con la classe di concorso – Conseguenze

Nell’ambito di un concorso pubblico per la selezione di personale docente, la valutazione die titoli e delle pubblicazioni presentati dal concorrente non può prescindere dalla coerenza degli stessi con i contenuti disciplinari di cui al programma della classe di concorso per la quale il concorrente ha presentato domanda( nella specie le pubblicazioni presentate da ricorrente, sebbene di pregio, non collimavano con i contenuti del programma previsto per la classe di concorso  – A033 –  nonchè con l’insegnamento delle discipline tecniche nella scuola di secondo grado).

N. 00738/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01621/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2013, proposto da:

Francesco Ciliberti, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Bosco, con domicilio eletto presso Cataldo Balducci, in Bari, Via Putignani, 12/A;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Maria Elena Minardi, Iginia Plantamura; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria del Direttore Generale dell’U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, approvata con decreto prot. AOODRPU, n. 6052 del 27 agosto 2013, resa pubblica in pari data, con la quale si definisce il concorso a cattedra per n. 74 posti per personale docente nella scuola secondaria di primo grado relativo alla classe di concorso AO33 – Tecnologia;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente che sia comunque lesivo, nonchè per la declaratoria in favore del ricorrente dell’interesse a vedersi riconosciuta la valutazione dei titoli relativi alle pubblicazioni scientifiche così come richiesta e ricollocazione nella graduatoria in posizione utile all’assunzione in servizio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Bosco e Giovanni Cassano;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Rilevato, infatti, che le pubblicazioni valutabili presentate dal ricorrente appaiono riferirsi ad un settore di ricerca di tipo specialistico afferente ad argomenti industriali e manageriali, di per sè stessi non coerenti con i contenuti disciplinari di cui al programma di esame della classe di concorso A033, oltre che con l’insegnamento di discipline tecniche nella scuola secondaria di primo grado;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)