Sanità  e farmacie – Strutture sanitarie accreditate -Attività  ambulatoriale –  Rinnovo convenzione – Clausola salvaguardia  – Lesività  – Tutela cautelare – Sussiste – Fattispecie

Va accolta la domanda di sospensione cautelare proposta avverso lo schema di contratto allegato alla delibera di Giunta regionale impugnata, con riferimento alla clausola secondo cui l’ente convenzionato si obbligherebbe ad abbandonare tutti i giudizi in corso ed a non intraprenderne altri, che appare   lesiva del diritto di difesa,  sussistendo, nella fattispecie, il pericolo di un danno grave e irreparabile nell’imminenza della scadenza del rinnovo delle convenzioni in atto e del relativo obbligo delle strutture convenzionate di sottoscrivere i nuovi accordi per poter continuare a erogare le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.

N. 00703/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01409/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2014, proposto da:

Casa di Cura Santa Maria s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, alla piazza L. di Savoia 37;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31-33; Azienda Sanitaria Locale Bari; Ministero della Salute – Comitato Permanente per la Verifica dell’Erogazione dei Livelli Essenziali di Assitenza e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di Giunta Regionale n. 1791 del 6.8.2014, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 133 del 24.9.2014, avente ad oggetto “D.G.R. n. 887 del 9.5.2012- Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività  ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. – Branca di patologia clinica”;
– ove occorra, del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato reso su richiesta dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, ancorchè non conosciuto;
– del verbale della seduta in data del 4.4.2014 del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato permanente per la verifica dei LEA, ancorchè non conosciuto;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero della Salute – Comitato Permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assitenza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista, per la ricorrente, avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione e avv. dello Stato Isabella Piracci, per la difesa erariale;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza appare meritevole di accoglimento solo limitatamente alla clausola di salvaguardia contenuta nello schema di contratto allegato all’impugnata delibera di Giunta Regionale che prevede: “la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già  intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già  adottati e conoscibili” attesa la sua idoneità  a ledere il diritto alla difesa costituzionalmente garantito;
Tenuto conto che sussiste altresì il pericolo di un danno grave ed irreparabile attesa l’imminente scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto e del relativo obbligo delle strutture convenzionate di sottoscrivere i nuovi accordi al fine di poter continuare ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda di misure cautelari e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.6.2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)