Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Condono – Tutela cautelare – Motivi aggiunti – Periculum in mora – Fattispecie

Qualora nell’ambito dell’impugnazione di un diniego di condono edilizio si controverta sulla natura stabile o amovibile delle opere abusive non ricomprese nella richiesta di sanatoria, la valutazione di fondatezza del ricorso deve essere necessariamente demandata alla fase di merito. 

N. 00634/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00053/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Stella Grazia Damato, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Felice Ingravalle, Domenico Caruso, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle, in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 185;

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Monica Danzi, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, Via Davanzati, n. 33; 

nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Boccardi, con domicilio eletto presso Pietro Boccardi in Bari, Via Raffaele Bovio, n. 28; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del “diniego di sanatoria di opere abusive” del 25.11.2013, notificato il 10.12.2013 (doc. n. 1), a firma del Dirigente del “Settore Edilizia Pubblica e Privata” del Comune di Barletta, comminato alla ricorrente a seguito di istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985, relativa ad unità  immobiliare in catasto al fg. 110, p.lla. 551 sub 2;
nonchè di ogni altro atto presupposto, con
nesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, comprese, ove occorra
– la nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI-DPR_DTP_BAAOO15W2013�004535 del 07.11.2013, notificata il 12 successivo, recante parere negativo in ordine alla richiesta di “nulla osta in deroga di cui all˜art. 60 D. P.R n. 753/80 “, avanzata dalla ricorrente con riferimento all’immobile in epigrafe;
– altra nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. RFI-DPR_DIP BAA0015P’2013�001690 del 22.04.2013, del medesimo tenore di quella or ora epigrafata;
nonchè, ove ulteriormente occorra,
per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’ottenimento della sanatoria per le opere edilizie in epigrafe.
Con i motivi aggiunti del 17 ottobre 2014:
previa sospensione dell’esecuzione
– della nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI-DP
DTP.BAA0015P2014 n. 2818. del 30.06.2014, notificata il 03.07.2014 (doc. n. 14), resa a seguito dell’ordinanza cautelare n. 106 del 21.02:2014 (doc. n. 15), di codesto Ecc.mo TAR, recante parere negativo all’istanza di “nulla osta in deroga di cui all’art. 60 D.P.R. n. 753/80”, avanzata dalla ricorrente con riferimento all’immobile identificato in catasto al fg. 110, p.lla 55 1, sub 2;
nonchè, ove occorra,
per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’ottenimento della chiesta deroga ex art. 60 D.P.R. n. 753/1980 per le opere edilizie in epigrafe nonchè del consequenziale titolo edilizio in sanatoria.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Massimo Felice Ingravalle, Francesco de’ Robertis e Francesco Caputi Jambrenghi;
 

Rilevato che non è in contestazione che le opere oggetto del parere di competenza di R.F.I. S.p.a. impugnato con motivi aggiunti, siano diverse da quelle descritte nell’istanza di rilascio della concessione in sanatoria;
Rilevato che invece è controversa la natura delle opere non contemplate nell’istanza di condono ed in specie si discute se si tratti di opere stabili o facilmente amovibili, ossia di una questione che la ricorrente ritiene rilevante ai fini della condonabilità  dell’intervento edilizio, questione da risolversi nella fase di merito;
Considerato dunque che non sussiste, allo stato, evidenza del fumus boni iuris, nè del pericolo di danno, considerato che l’atto impugnato con motivi aggiunti non ha effetti decisori sull’istanza di condono e quindi sul sotteso interesse alla permanenza delle opere abusive;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)