Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Impugnanzione sanzione disciplinare – Presupposti per concessione misura cautelare

Non può essere accolta la misura cautelare invocata con riferimento all’impugnazione di un decreto irrogativo della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi dal servizio, nel caso in cui, al di là  delle denunziate irregolarità  procedurali, non venga addotto dal ricorrente alcun elemento utile a contrastare  – sotto il profilo sostanziale – gli addebiti disciplinari mossi.

N. 00627/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01293/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2014, proposto da:
A. D. L., rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Orazio Scarcella, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari n. 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’efficacia del decreto n. 003459-2014/23204/DS14 dell’1.8.2014, notificato in data 5.8.2014, con il quale il Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Luigi Pagano, irrogava all’Assistente Capo D.L. la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di mesi sei, con correlativa riduzione di stipendio;
– della conseguente trattenuta operata sulle competenze stipendiali comunicata con raccomandata del 25.07.2014;
– di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto provvedimento, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Alessio Orazio Scarcella e avv. dello Stato Donatella Testini;
 
Considerato che, al di là  delle denunziate irregolarità  procedurali, non viene addotto alcun elemento utile a smontare -sotto il profilo sostanziale- gli addebiti disciplinari mossi al ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)