Contratti pubblici – Gara –  Previsione lex specialis – Disponibilità  sede operativa in Puglia – Legittimità  – Ragioni 

Va rigettata l’istanza cautelare della società  ricorrente, laddove la gara d’appalto risulti correttamente aggiudicata alla cointrointeressata che abbia dimostrato di aver soddisfatto il requisito di partecipazione postulante la mera disponibilità  di una sede operativa in Puglia (rinviando l’effettivo possesso solo ad avvenuta aggiudicazione della gara).

N. 00616/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01283/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2014, proposto da:
Ecsa s.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto in Bari, Via Prospero Petroni, 40;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Boezio e Gianluca Angelini, con domicilio eletto in Bari, Via Cognetti, 38; 
nei confronti di
Sautech s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Nunno, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Laviosa in Bari, piazza Umberto I; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota di Acquedotto Pugliese datata 25 luglio 2014 e della determina del Direttore generale di Acquedotto Pugliese, datata 25 luglio 2014 prot.0074911, di approvazione dell’aggiudicazione con le quali è stata comunicata e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Società  Sautech s.r.l. della gara pubblica per l’affidamento di servizi specialistici;
– di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto fra Acquedotto Pugliese e Sautech s.r.l. e per il subentro della ricorrente nel citato contratto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Sautech s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Fiorenzo Calcagnile; Monica Boezio, Gianluca Angelini e Andrea Di Nunno;
 
Rilevato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che la lex specialis di gara postulava quale requisito di partecipazione la mera disponibilità  di una sede operativa in Puglia, richiedendosi, in particolare (cfr. art. 27 Capitolato d’oneri) la sua effettiva attivazione solo dopo l’aggiudicazione e prima dell’avvio del servizio, non sembrando altrimenti esigibile il concreto allestimento di una struttura ove ancora manchi la certezza di acquisizione del relativo appalto (cfr. Tar Cagliari, Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 2818);
Rilevato, inoltre, che appare soddisfatto il requisito in questione, così come verificato dalla Stazione appaltante in sede di controllo dei requisiti;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)