Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Inattendibilità  offerta per anomalia – Discrezionalità  tecnica – Inesistenza di vizi macroscopici – Domanda cautelare – Rigetto

Non è suscettibile di accoglimento la domanda cautelare avente a oggetto il provvedimento di esclusione da una gara per anomalia dell’offerta, attesa l’afferenza di tale determinazione ad apprezzamenti costituenti tipica espressione di discrezionalità  tecnica e, in particolare, allorchè, a un sommario esame proprio della fase cautelare, la determinazione in parola non sia inficiata da vizi macroscopici.

N. 00617/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01314/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2014, proposto da Igec s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. E. Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19;
nei confronti di
Pinto Massimo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Fabio Marseglia, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio, 48;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara del 30.7.2014 con cui la Commissione di gara ha ritenuto inattendibile l’offerta della ricorrente e l’ha esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, aggiudicando in via provvisoria l’appalto alla ditta controinteressata Pinto Massimo s.r.l.);
– della relazione del RUP sull’anomalia dell’offerta del 20.6.2014 prot. n. 9854/2014;
– di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata;
nonchè per la condanna della stazione appaltante a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Pinto Massimo s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Andrea Sticchi Damiani, Adriano Tolomeo e Michele Fabio Marseglia;
 
Rilevato che le censure, formulate dalla società  ricorrente, relative alla errata valutazione, da parte del RUP, circa l’inaffidabilità  dell’offerta della stessa Igec necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito, afferendo ad apprezzamenti costituenti tipica espressione di discrezionalità  tecnica, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono inficiati da vizi macroscopici;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)