Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Spese di lite – Amministrazione soccombente 

Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono a carico dell’Amministrazione se quest’ultima ottempera ad una ordinanza solo a seguito della notificazione della domanda di esecuzione della stessa. 
 
 

N. 01146/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2014, proposto da:

Frallonardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Matassa, Rosa Volse, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, via Andrea Da Bari, n. 35;

contro
Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco pro tempore; 

nei confronti di
Apulia S.r.l.; 

per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento prot. n. 3537 del 25.2.2014 del Responsabile del Procedimento del Comune di Castellana Grotte che ha dichiarato inaffidabile per anomalia dell’offerta e quindi ha escluso la Frallonardo s.r.l. dalla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli;
di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso, con riserva di motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di adozione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’Ordinanza n. 235 del 30.4.2014 di questo Tribunale;
Vista l’istanza depositata in data 29.7.2014 con la quale la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare al Comune di Castellana Grotte l’ immediata esecuzione dell’Ordinanza suddetta, nonchè la nomina di un Commissario ad acta nel caso di inerzia del Comune;
Visti gli articoli 59, 114, comma 5 e 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Udito per la ricorrente il difensore avv. Nino Matassa;
 

Rilevato che, con nota depositata in data 21 agosto 2014 l’Amministrazione ha comunicato di aver ottemperato all’Ordinanza n. 235 del 30 aprile 2014;
Tenuto conto che con il provvedimento Prot. n. 13488 del 31 luglio 2014, allegato alla nota suddetta, l’Amministrazione ha provveduto a riesaminare l’offerta presentata dalla ricorrente in sede di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli e a formulare una dettagliata motivazione dell’esclusione della stessa;
Ritenuto non integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere dalla ricorrente, dato che l’Amministrazione, seppur con dettagliata motivazione, ha comunque escluso la Frallonardo s.r.l. dalla gara di appalto di che trattasi con provvedimento che dovrà  essere oggetto di specifica impugnazione;
Considerato che, pertanto, debba essere dichiarata l’improcedibilità  della domanda di ottemperanza, per sopravvenuto difetto di interesse;
Rilevato che nella camera di consiglio la ricorrente ha riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse, insistendo sulla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio;
Ritenuto pertanto che, tenuto conto che l’Amministrazione ha ottemperato all’Ordinanza di che trattasi solo a seguito della notificazione della domanda di ottemperanza, le spese di lite relative alla presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla domanda di ottemperanza, la dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento delle spese di lite in favore della Frallonardo s.r.l., da liquidarsi in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)