Processo amministrativo – Tutela dei beni culturali e del paesaggio  – Giudizio di accertamento – Nullità  degli atti impugnati  – Tutela cautelare monocratica – Presupposti 

Nelle more della prossima camera di consiglio utile deve ritenersi recessivo l’interesse alla prosecuzione di lavori, seppur rivolti alla realizzazione di un immobile di interesse pubblico quale la sede del provveditorato regionale alle opere pubbliche, rispetto a quello della  tutela della cornice urbana di pregio paesaggistico, storico e culturale in cui l’intervento si inserisce, di rilevanza tale da determinare la necessità  di un adeguato approfondimento tecnico sugli effetti che detto intervento è destinato  a produrre in tale contesto.

N. 00512/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01076/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2014, proposto da: 
Franca Maria Convertino, Andrea Guarnieri Calò Carducci, Augusto De Cillis, Maurizia Atlante, Immacolata Barbarossa, Augusta Tota, Emilia Alfonsi, Carlo Paolini, Lucia Aprile, Umberto Morfini, Girolamo Alessandro Ladisa, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella, n. 120; 

contro
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Capitaneria di Porto Bari, Comune di Bari, Regione Puglia, Autorità  Portuale di Bari, Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici; 

per l’accertamento e la declaratoria di nullità  previa concessione di idonei rimedi cautelari:
-del Decreto a firma del Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche Puglia Basilicata prot. n. 617 del 21.9.2010, recante l ‘intesa Stato – Regione sulla base del progetto relativo alla realizzazione della nuova sede del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata- sede di Bari, Corso De Tullio civ.1;
-del parere prot. n.11206 del 19.08. 2014 reso dalla Direttrice regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia su carta intestata della Soprintendenz:a per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari – Bat – Foggia;
-della nota prot. n. 8673 del 6. 8.2014, recante diniego di sospensione dei lavori, a firma del Responsabile del Procedimento presso il Provveditorato lnterregionale aile Opere Pubbliche;
-della nota prot. 7486 del 23.07.2010, confermata dalla successiva nota n.8624 del 16.09.2010, a firma della Direz:ione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia;
-del Verbale della Conferenza dei Servizi in data 30.06.2010;
-della nota prot. n.5225 del 14.06.2010, a firma della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Sari e Foggia;
-del parere della Regione Puglia – Servizio Urbanistica prot.n.10399 del 30.6.2010
-del parere del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata;
in subordine: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva,
-dei medesimi atti sopra meglio precisati;
-di ogni ulteriore atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo,
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
-del carattere abusivo dei lavori edilizi di cui al Decreto a firma del Provveditore lnterregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata prot.n.617 del 21.09.2010, a tutt’oggi in corso di esecuzione nel cantiere edile in Bari al Corso De Tullio civ. 1, in quanta privi della necessaria autorizzazione dell’Autorità  Ministeriale preposta all’osservanza del vincolo monumentale indiretto imposto sull’area con OM 15.05.1930;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’interesse alla prosecuzione dei lavori per cui è causa, apparentemente ancora in fase iniziale, si appalesa -allo stato- recessivo rispettivo all’esigenza di un approfondimento teso a verificare che la realizzazione del contestato ampliamento non comprometta la cornice urbana di rilevante pregio paesaggistico, architettonico e storico-culturale, nel quale si inserisce;
Ritenuto sussistere il presupposto dell’estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di consiglio utile, posto che si assisterebbe -medio tempore- ad un incremento delle dimensioni del rustico in corso di costruzione;
 

P.Q.M.
accoglie la suddetta domanda di misura cautelare provvisoria e, per l’effetto, dispone l’immediata sospensione dei lavori in corso. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 ottobre 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 15 settembre 2014.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Giacinta Serlenga







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)