Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione per relationem – Annullamento atto richiamato – Difetto di motivazione – Fattispecie

E’ illegittimo per carenza di motivazione il provvedimento fondato unicamente su un parere annullato, richiamato come parte integrante del provvedimento stesso (Nel caso di specie, è stata dichiarata l’illegittimità  del decreto ministeriale di diniego del riconoscimento di infermità  dipendente da causa di servizio in quanto motivato esclusivamente su parere del comitato di verifica, successivamente annullato).

N. 01117/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto il suo studio in Bari, Via Nicolai, 29; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, Via Melo, 97; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero dell’Interno; Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; 

per l’annullamento
– del Decreto n. 456/2010/cs del 11.02.2010, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, recante il mancato riconoscimento di infermità  dipendente da causa di servizio;
– del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -Ministero dell’Economia e delle Finanze, posizione n. 29756/2007, reso in data 28.07.2008;
di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Ciro Testini, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, e avv. dello Stato, Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, il ricorrente – Sovraintendente della Polizia Penitenziaria in quiescenza – ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, recanti il mancato riconoscimento della causa di servizio delle infermità  da questi sofferte, chiedendone l’annullamento.
Avverso tali provvedimenti deduce violazione di legge, eccesso di potere per contradditorietà , carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, infine violazione art.10bis, L. n.241/90.
Premette in fatto la parte di essere stato vittima di un sequestro ad opera di un commando di detenuti aderenti alle Brigate Rosse (dal 28.12.1980 al 30.12.1980) , durante il periodo in cui prestava servizio presso il carcere di Trani, e di aver riportato a seguito di tale episodio un’infermità  pari al 15% della capacità  lavorativa, ottenendo poi il riconoscimento quale vittima di terrorismo con Decreto del Capo della Polizia del 17.6.2002.
In data 25.5.2007 il ricorrente era stato sottoposto a visita di revisione della percentuale di invalidità , all’esito della quale veniva riscontrato un aggravamento sino al 25% della capacità  lavorativa, poi confermato anche dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Ai fini del riconoscimento dell’adeguamento economico dei benefici concessi in virtù della L. n. 206/04, a fronte dell’inerzia delle competenti Amministrazioni, il ricorrente ha adito nuovamente il TAR che con sentenza n. 204/10 ha accolto il ricorso avverso il silenzio, intimando le Amministrazioni a concludere il procedimento.
Nelle more, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso la CMO di Bari per la verifica della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate – -OMISSIS-
Tuttavia il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiamato a pronunciarsi per le infermità  ex nn. 1 e 2 – le stesse per cui il ricorrente era stato riconosciuto quale vittima di terrorismo – ha emesso il parere negativo qui impugnato, sulla base del quale il Ministero della Giustizia ha poi notificato alla parte il decreto di diniego, anche esso oggetto del presente gravame.
Lo stesso parere reso dal Comitato di Verifica veniva frattanto posto alla base anche del provvedimento successivo adottato dalla stessa Amministrazione all’esito del procedimento avviato per l’adeguamento dei benefici economici conseguenti all’aggravamento delle infermità , e recante il rigetto della relativa istanza.
Quest’ultimo provvedimento, unitamente al predetto parere, è stato anche esso impugnato dal ricorrente, nel diverso ricorso n.1724 del 2010, innanzi codesto TAR, il quale ha accolto in parte il gravame e per l’effetto ha annullato i provvedimenti medesimi, con sentenza n. 1750 del 18.11.2011, depositata in atti.
Con atto di costituzione formale, si è ritualmente costituito il Ministero della Giustizia.
All’Udienza Pubblica del 26.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione – con decisione riservata – e alla Camera di Consiglio del 29.07.2014 è stata sciolta la riserva.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato e meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il Collegio rileva infatti come il parere del Comitato di Verifica, posizione n. 29756/2007 del 28.07.2008, sia stato già  oggetto di pronuncia di questo Giudice, il quale con la sopradetta Sentenza n. 1750 lo ha ormai annullato.
Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità  dell’azione impugnatoria avente ad oggetto il citato parere.
Per la restante parte, ne deriva che il Decreto impugnato, che poggia unicamente sul parere annullato quale “parte integrante del provvedimento”, risulta illegittimo per carenza di motivazione, essendo venuto a mancare il suo presupposto di fatto e di diritto (parere del Comitato).
L’Amministrazione dovrà  quindi adottare una nuova conclusiva determinazione in ordine all’istanza di riconoscimento della causa di servizio, a seguito di un nuovo pronunciamento del Comitato di Verifica sul punto.
Il ricorso va dunque accolto relativamente all’azione impugnatoria avverso il Decreto n. 456 del 11.02.2010, atteso il vizio assorbente della carenza di motivazione.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio del 26 giugno 2014 e del 29 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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