Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza cautelare – Provvedimento di esecuzione dell’ordinanza – Giurisdizione – Giudice amministrativo – Merito

Quando viene in rilievo una ipotesi di giurisdizione amministrativa con cognizione estesa al merito – come ad esempio in sede di ottemperanza – il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all’Amministrazione, anche nella fase cautelare, in forza degli artt. 7, comma 6, secondo inciso, 59 e 114, comma 4, lett. a) cod. proc. amm. (Nel caso di specie il giudice, in sede di esecuzione di un’ordinanza cautelare, ha corretto il giudizio della Commissione esaminatrice con l’attribuzione in favore della ricorrente del bonus di cui all’art. 3 co. 6 L. n. 425/1997 e all’art. 4, co. 7 D.P.R. 323/1998 nella misura di 2 punti tali da consentirle il conseguimento del punteggio finale di 100/100).

N. 00432/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01403/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale n. 1403 del 2013, proposto da:

Antonella Muggeo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio e Piero Cardanobile, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Lucera n. 4 (palazzo Salandra);

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e III Commissione d’Esame del Liceo Statale Fermi di Spinazzola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del giudizio e del voto attribuito alla ricorrente dalla III Commissione operante presso il Liceo Fermi di Spinazzola, resi noti il giorno 5.7.2013, nella parte in cui viene determinato in 98/100 e non già  in 100/100 o comunque nella superiore misura risultante dalla rideterminazione del voto sulla base delle integrazioni di cui all’art. 3 co. 6, L. n. 425/1997 e art. 4, co. 7. del D.P.R. 323/1998;
– di ogni altro atto connesso, preliminare e presupposto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e della III Commissione d’Esame del Liceo Statale Fermi di Spinazzola;
Vista l’istanza ex artt. 59 e 114 c.p.a. depositata in data 5 giugno 2014, intesa ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza n. 738/2013 resa in data 19 dicembre 2013 del T.A.R. Puglia – Bari, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Paola Di Brindisi, per delega dell’avv. Fabio Cardanobile; Giovanni Cassano;
 

Rilevato che, anche a seguito della sua riedizione, il giudizio della Commissione formulato in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale n. 738/2013, non risulta emendato dei vizi ivi riscontrati, risultando elusivo delle relative statuizioni;
Rilevato, infatti, che la Commissione esaminatrice, nella seduta del 5 febbraio 2014, lungi dal procedere ad una nuova valutazione in conformità  alle direttive di cui all’ordinanza ottemperanda:
– da un lato, ha giustificato l’attribuzione del punteggio integrativo (cd. bonus) in favore di 5 su 8 aspiranti in ragione dell’acclarata sussistenza di due parametri su tre valutabili al tal fine: padronanza degli argomenti trattati ed originalità  del percorso;
– dall’altro, con specifico riferimento alla ricorrente, ha evidenziato come “siano del tutto carenti sia il requisito oggettivo della omogeneità  nella valutazione delle prove sia quello dell’originalità  del percorso”, pur riconoscendole un’ottima padronanza degli argomenti trattati;
Rilevato che:
– non risulta chiaro come in relazione ad una medesima prova sia possibile attribuire valutazioni totalmente difformi avuto riguardo ad uno stesso parametro e da parte del medesimo organo valutativo: infatti, l’originalità  dei collegamenti tra gli argomenti trattati dalla Muggeo, pur essendo apprezzati con giudizio di estremo favore in sede di valutazione del colloquio, con l’attribuzione del massimo punteggio previsto per tale criterio(7/7), sono poi stati considerati inidonei ai fini della attribuzione del bonus, proprio con riguardo all’originalità  del percorso scelto dalla candidata, che ha toccato in sequenza logica aspetti relativi alle varie discipline d’esame;
– che in base alla Tabella di attribuzione del bonus (art. 20, comma 4, O.M. 31/2000) la Commissione avrebbe potuto assegnare alla ricorrente fino a 5 punti, avendo ella conseguito un punteggio complessivo superiore a 95/100 e pari a 98/100 (ottenuto sommando la votazione di 73/75 nelle prove d’esame con un credito scolastico di 25/25);
-che, in forza della complessiva e oltremodo positiva valutazione conseguita, anche in termini di efficacia ad originalità  dei collegamenti svolti in sede di colloquio, non si giustifica la mancata proposta di attribuzione del bonus, nemmeno nella misura di 2 punti, sufficienti a farle conseguire il punteggio massimo di 100/100, in conformità  allaratio sottesa alla normativa di riferimento (cfr. sent. Tar Puglia, Bari, n. 1625/2012; Tar Puglia, Lecce, n. 956/2011);
Rilevato, inoltre, che il differente trattamento riservato ai candidati non risulta sufficientemente motivato essendosi la Commissione limitata alla generica affermazione della originalità  del tema e degli argomenti scelti dai candidati ammessi al bonus, senza precisare in che termini fossero emersi quei caratteri di novità  e originalità  tali da “colpire la sensibilità  dei Commissari”;
Considerato, inoltre, che l’Amministrazione con la prefissione dei criteri per l’attribuzione del bonus e la valutazione in termini di efficacia e originalità  dei collegamenti effettuati dalla ricorrente nell’ambito della sua esposizione orale ha consumato la propria discrezionalità , sicchè l’esatta esecuzione dell’ordinanza de qua avrebbe imposto l’attribuzione del bonus anche alla Muggeo, e ciò anche al fine di non creare disparità  di trattamento rispetto agli altri candidati, che essendo stati parimenti giudicati favorevolmente in relazione ai prefati parametri, si sono visti invece attribuire un punteggio integrativo della votazione finale in misura proporzionale ai risultati conseguiti;
Rilevato pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che il giudizio in questione sia elusivo delle statuizioni di cui all’ordinanza ottemperanda;
Considerato che, venendo in rilievo una ipotesi (giudizio di ottemperanza) di giurisdizione amministrativa con cognizione estesa al merito (art. 134 cod. proc. amm.), il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all’Amministrazione, anche nella fase cautelare, in forza degli artt. 7, comma 6, secondo inciso; 59 e 114, comma 4, lett. a) cod. proc. amm. (cfr. Tar Puglia, Bari, sent. n. 878/2014);
Ritenuto, pertanto che il giudizio della Commissione, in accoglimento dell’istanza in esame, deve essere corretto nel senso che alla Muggeo spetta l’attribuzione del bonus nella misura di 2 punti tali da integrare il punteggio complessivo e farle conseguire la votazione finale di 100/100, tenuto conto della valutazione positiva conseguita al colloquio, anche in termini di originalità ; dei criteri fissati dalla Commissione ed utilizzati per l’attribuzione del bonus agli aspiranti; della ratio sottesa alla normativa di riferimento;
Ritenuto di porre a carico dell’Amministrazione soccombente le spese della presente fase, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 738 del 19 dicembre 2013 nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite, corregge il giudizio della Commissione esaminatrice con l’attribuzione in favore della ricorrente del bonus di cui all’art. 3 co. 6, L. n. 425/1997 e art. 4, co. 7. del D.P.R. 323/1998, nella misura di 2 punti tali da consentirle il conseguimento del punteggio finale di 100/100.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)