Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico –  Relativa motivazione – Nuovi parametri di valutazione – Introduzione  – Non si configura

Non può ritenersi che la commissione abbia introdotto nuovi parametri di valutazione dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche allorchè, anzichè limitarsi ad attribuire un punteggio numerico alle singole offerte, abbia motivato l’attribuzione dei relativi punteggi esplicitando l’iter logico-argomentativo seguito.

N. 00960/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2013, proposto da: 
Consorzio San Raffaele, in persona del Presidente e del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai, n. 43; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, alla via Abate Gimma n. 231; 

nei confronti di
Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con CO.M.P.A.S.S. soc. coop. soc. O.N.L.U.S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Trevisan, Sergio Fienga e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14; CO.M.P.A.S.S. Società  Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.; 

per l’annullamento
previa sospensione
– di tutti gli atti della procedura di gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale BT per l’affidamento della gestione in accreditamento della R.S.A. di Andria (C.I.G. 46707909D5), ed in particolare della deliberazione di indizione della gara, del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9.11.2012, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, della determinazione di nomina della Commissione giudicatrice e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa la deliberazione di aggiudicazione n. 733 del 9.5.2013 e la nota prot. 32588 del 16.5.2013, con la quale l’Azienda Sanitaria ha comunicato alla ricorrente l’intervenuta aggiudicazione della gara;
– del silenzio dell’Azienda Sanitaria sull’istanza dell’8.5.2013, prot. 380/2013/CT/AB, di accesso agli atti di gara, ed in particolare alle offerte tecniche degli altri concorrenti;
– del silenzio dell’Azienda Sanitaria sul preavviso di ricorso ex art. 243-bis D.Lgs. 163/2006, contenente anche istanza di autotutela e diffida all’esibizione degli atti richiesti;
– di ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, presupposto, consequenziale o comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e della Cooperativa Sociale Elleuno, in proprio e nella qualità  di mandataria dell’A.T.I. composta con CO.M.P.A.S.S. soc. coop. soc. O.N.L.U.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino, per il ricorrente, avv. Alessandro Delle Donne, per l’Asl e avv. Marco Trevisan, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- L’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani ha indetto una procedura di gara per l’affidamento delle attività  di gestione in accreditamento della Residenza Sanitaria assistenziale (RSA) di Andria, struttura sanitaria extra-ospedaliera destinata a fornire, tra l’altro, ospitalità , prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale.
All’esito della selezione, il Consorzio San Raffaele si è classificato quinto in graduatoria dopo l’A.T.I. composta dalla cooperativa sociale Elleuno e CO.M.P.A.S.S. società  cooperativa sociale O.N.L.U.S., risultata aggiudicataria, con una differenza di 14 punti; dopo la Serena Orizzonti s.p.a., l’A.T.I. PRO.GES e l’A.T.I. AURORA DOMUS.
La durata del contratto è stata prevista in 5 anni, per un valore complessivo pari ad euro 8.339.612,55. Criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si sono costituite in giudizio sia l’Azienda sanitaria resistente che l’A.T.I. controinteressata -rispettivamente- con atti depositati in data 10 e 8 luglio 2013 eccependo l’inammissibilità  e l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n. 420/2013, confermata dal Consiglio di Stato (cfr. ordinanza della terza Sezione n. 4115/2013), è stata negata la richiesta tutela cautelare ritenendo prima facie infondate le censure formulate avverso la lex di gara e il modus operandi della Commissione. Si riporta di seguito la motivazione del provvedimento cautelare: “Ritenuto, nell’ambito della sommaria cognizione della fase cautelare, che non sussista il requisito del fumus, risultando prima facie, sulla base della lex specialis e della documentazione di gara, che:
la commissione ha operato correttamente, limitandosi a delineare, dopo l’apertura delle offerte, il proprio modus operandi, in ciò non potendosi ravvisare un’attività  diretta a stabilire parametri di valutazione in aggiunta a quanto disposto nella lex specialis;
i punteggi attribuiti non appaiono affetti da vizi macroscopici, nè da illogicità  o irragionevolezza;
la legge di gara risulta sufficientemente determinata, oltre che chiara nell’individuare i documenti da inserire nella busta “offerta tecnica” ed i requisiti degli stessi;¦”.
All’udienza del 10 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Si prescinde dalle eccezioni preliminari di tardività  ed inammissibilità  formulate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata poichè il ricorso è infondato nel merito.
2.1.- Il primo motivo è diretto a censurare un’asserita illegittimità  della disciplina di gara ritenuta, per un verso, “generica ed indeterminata” nella previsione dei criteri di valutazione; per altro verso, irrazionale e contraddittoria nell’individuare il contenuto del plico n. 2 relativo alla documentazione tecnica, per un’asserita incongruenza tra disciplinare di gara e capitolato.
Rispetto a tali censure non si rinvengono ragioni per discostarsi da quanto è già  stato evidenziato in sede cautelare. Ed invero, ad una mera lettura della lex specialis emerge sia che i criteri e i sottocriteri di valutazione sono stati ampiamente dettagliati; sia l’assenza di qualsivoglia contraddittorietà  in merito alle modalità  di predisposizione dell’offerta tecnica.
Quanto al primo evidenziato profilo, è sufficiente far riferimento alle previsioni di cui alle pagine 5, 6 e 7 del Capitolato tecnico (par. 3).
Quanto al secondo profilo, basti raffrontare le disposizioni del disciplinare (pag. 9) e quelle contenute nel paragrafo 2 dell’allegato II del capitolato tecnico. Il disciplinare, nell’individuare il contenuto tecnico dell’offerta vi include, in particolare, il Regolamento interno di funzionamento della RSA (punto 1) e il Piano di manutenzione (punto 2), con espresso rinvio all’All. 2 (contenente il capitolato tecnico) per la definizione dei relativi contenuti; e con la precisazione (di cui al successivo punto 3) che la busta in questione avrebbe dovuto contenere “¦ogni altra documentazione che il concorrente ritenga utile ai fini della specifica ed oggettiva dimostrazione degli aspetti qualitativi e gestionali che la ditta partecipante intende proporre ed esplicitamente riferiti alle prestazioni di cui al precedente n. 1, nonchè degli aspetti qualitativi che formeranno oggetto delle valutazioni da parte della Commissione Giudicatrice”. Evidentemente il punto 1 è quello relativo al predetto regolamento.
Parallelamente il par.2 del capitolato tecnico (contenuto -si ribadisce- nel richiamato allegato II del disciplinare), nel descrivere il contenuto dell’offerta tecnica e -in particolare al punto “A”- i contenuti del regolamento interno di funzionamento della RSA, riporta -al punto 9- una prescrizione speculare a quella di cui al descritto punto 3 di pag. 9 del disciplinare.
Non trova pertanto conferma, ad una lettura della complessiva disciplina di gara, la censura di parte ricorrente secondo cui sarebbe stata esclusa la possibilità  di presentare altra documentazione ritenuta utile per la dimostrazione degli aspetti qualitativi dell’offerta (cfr. ricorso pag. 12).
Peraltro, in virtù del principio di tassatività  della cause di esclusione, l’esclusione stessa non avrebbe potuto essere in ogni caso comminata per esser stati presentati eventuali documenti in esubero.
2.2.- Il secondo motivo è invece diretto a contestare l’operato della commissione nella fase di valutazione delle offerte tecniche, ancora una volta sotto un duplice profilo.
In primo luogo, parte ricorrente censura l’asserita tardiva determinazione dei parametri per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, che assume avvenuta soltanto dopo l’esame delle offerte. In proposito è già  stato rilevato in sede cautelare che “..la commissione ha operato correttamente, limitandosi a delineare, dopo l’apertura delle offerte, il proprio modus operandi, in ciò non potendosi ravvisare un’attività  diretta a stabilire parametri di valutazione in aggiunta a quanto disposto nella lex specialis…”. Deve qui aggiungersi che il dato emerge con chiarezza dalla lettura del relativo verbale (quello della seduta del 4 dicembre 2013); la Commissione non ha introdotto alcun nuovo criterio di valutazione e, tanto meno, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Alla predetta data (si ribadisce, il 4.12.2013), dava soltanto atto di aver constatato la presenza dei plichi rimessi dai concorrenti, in conformità  alle previsioni dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 che contempla l’obbligo per le commissioni giudicatrici di aprire “in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”. Successivamente, anzichè limitarsi ad attribuire un punteggio numerico alle singole offerte, ha motivato l’attribuzione dei relativi punteggi esplicitando l’iter logico-argomentativo seguito.
In secondo luogo, parte ricorrente stessa contesta proprio le modalità  di attribuzione dei punteggi agli altri concorrenti. Orbene, è già  stato osservato in sede cautelare che “i punteggi attribuiti non appaiono affetti da vizi macroscopici, nè da illogicità  o irragionevolezza..”; deve qui aggiungersi che soltanto entro gli indicati limiti le scelte operate dalla Commissione sarebbero suscettibili di sindacato giurisdizionale poichè riservate alla sfera di discrezionalità  tecnica assegnata alla commissione stessa, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi logici, alla stregua di granitico orientamento giurisprudenziale.
Peraltro, la società  ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione circa l’utilità  concreta che l’assegnazione di punteggio diverso alle offerte degli altri concorrenti, secondo le indicazioni contenute in ricorso e in accoglimento delle relative censure, apporterebbe alla sua posizione in graduatoria, considerato che è quinta e che 14 punti la separano dalla prima classificata.
In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e dell’A.T.I. aggiudicataria nella misura di € 2000,00 (duemila/00) cadauno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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