Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Decreto presidenziale – Presupposti del fumus boni juris e periculum in mora – Danno di natura patrimoniale – Non sussiste

L’esecuzione dell’ordinanza di sgombero del cantiere allestito su suolo pubblico non configura un indefettibile presupposto per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche, posto che si tratta di operazione materiale per la quale è possibile il ripristino e che il danno patrimoniale, ove dovesse dimostrarsi illegittimamente arrecato alla ricorrente, è ristorabile all’esito del giudizio.

N. 00368/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00717/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Suono del Mare S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Panizzolo, Vittorio Russo Frattasi, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27; 

contro
Comune di Polignano A Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Riccardo Pezzuto in Bari, via Imbriani N. 69; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione di misura cautelare ex art. 56 c.p.a.
con il ricorso originario
dell’ordinanza prot. n. 14266/2014 del 2/6/14del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di sgombero del cantiere edile allestito su suolo pubblico;
della nota prot. n. 14268 del 2/6/2014 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
della nota prot. n. 14267/14 del 2/6/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di avvio del procedimento di sgombero coattivo;
della comunicazione di applicazione dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vitan. 12008/2014 del 10/5/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vita approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/2/2014;
del verbale degli agenti del comando di Polizia Locale del 30/5/14.
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il successivo 26 giugno 2014
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Polignano a Mare n. 133 del 24/06/2014 (prot. n. 16327) con cui è stato comunicato alla società  ricorrente l’avvio dello sgombero coattivo per la data del 27 giugno p.v. alle ore 10,00.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con il ricorso per motivi aggiunti notificati il 25.6.2014 e depositati il successivo 26 giugno 2014;
Vista le note difensive depositate dal Comune il 26.6.2014;
Richiamato il decreto presidenziale n. 310/14 del 9.6.2014, con il quale è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche, osservando che “l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero del cantiere allestito su suolo pubblico non configura il suddetto indefettibile presupposto, posto che si tratta di operazione materiale per la quale è possibile il ripristino e che il danno patrimoniale, ove dovesse dimostrarsi illegittimamente arrecato alla ricorrente, è pur sempre ristorabile all’esito del giudizio”;
Considerato che l’adozione dell’ordinanza di sgombero in via coattiva da parte del Comune non muta i termini della questione, trattandosi di questione afferente ad occupazione sine titulo di suolo pubblico, nel mentre nessun impedimento giuridico è frapposto all’efficacia del permesso di costruire rilasciato;
Rilevato che la ricorrente non ha peraltro fornito prova dell’impossibilità  materiale di continuare i lavori in assenza dell’utilizzo del suolo pubblico;
Ritenuto che, in tale contesto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare urgente;
Osservato da ultimo che la singolare scelta, da parte dell’Amministrazione comunale, di fissare l’esecuzione d’ufficio al 27.6.2014, vale a dire cinque giorni prima della fissata camera di consiglio che tratterà  collegialmente la richiesta cautelare, rileverà  eventualmente in ordine al profilo risarcitorio (non escluso in astratto anche il profilo di aggravamento del danno erariale);
 

P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2.7.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 26 giugno 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)