Istruzione pubblica – Organizzazione – Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – Linee regionali di indirizzo – Contrasto -Sussiste

La deliberazione di G.R. n. 14/2014 recante il Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/2015, nella parte in cui istituisce l’opzione “scienze applicate” presso i licei scientifici ubicati in Comuni limitrofi (Conversano e Triggiano) a quello (Rutigliano) in cui è già  presente un liceo scientifico col medesimo corso di studi, appare in contrasto con le Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa, approvate con precedente deliberazione di G.R. n. 2051 del 7.11.2013, atteso che queste ultime vanno nella direzione della creazione di poli scientifici e che, nella fattispecie, non è neanche dimostrata la concreta ed attuale operatività  delle infrastrutture decentrate; di tal chè nella comparazione dei contrapposti interessi deve prevalere, in questa fase, la conservazione della situazione esistente, anche in considerazione del parere espresso dall’U.S.R., contrario al censurato decentramento.

N. 00371/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00649/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da:

Antonia Amodio, Grazia Anelli, Rosa Buono, Domenica Cardascia, Angela Centrone, Cecilia Delre, Giulia Damiani, Marilena Fanelli, Luisa Labroca, Francesca Loprieno, Maria Immacolata Longobardi, Giovanna Petrosino, Rosa Pirulli, Lorenzo Tribuzio, Filippo Ardito, Anna Decaro, Angela Difino, Maria Cristina Grande, Cristiana Grandolfo, Luigi Liantonio, Agata Lozupone, Carolina Onorato, Antonio Raffaele Piglionica, Filomena Positano, Lucia Quaranta, Romina Tanzi, Antonietta Zinco, Giulia Amoroso D’Aragona, Anna Falcetta, Carmela Turco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Cognetti, n. 58;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33; Provincia di Bari;

nei confronti di
Liceo Scientifico Statale Sante Simone – Conversano, Liceo Scientifico Statale Cartesio – Triggiano;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di G.R. Puglia n. 14 del 23.01.2014, pubblicata sul BURP n. 23 del 19.02.2014, avente ad oggetto: “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015”, nella parte in cui la Regione Puglia ha istituito l’opzione “scienze applicate” nei Licei scientifici “Sante Simone” di Conversano e “Cartesio” di Triggiano;
– ove occorra, dei pareri obbligatori e non vincolanti resi dalla Provincia di Bari di “accoglibilità ” delle proposte avanzate dai predetti Istituti scolastici per l’Istituzione dell’opzione “scienze applicate”, come richiamati nella suddetta deliberazione di G.R. n. 14 del 23.01.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, ancorchè dai medesimi non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Damato, avv. Isabella Fornelli, su delega dell’avv. Marina Altamura e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che le linee guida regionali vanno nella direzione della creazione di poli scientifici e che, nella fattispecie, non è neanche dimostrata la concreta ed attuale operatività  delle infrastrutture decentrate;
Ritenuto che nella comparazione degli interessi debba prevalere in questa fase la conservazione della situazione esistente anche in considerazione del parere espresso dall’USR, contrario al censurato decentramento;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 maggio 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)