Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Istanza – Accoglimento – Condizioni

La regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale dello straniero rappresenta una condizione essenziale per procedere all’accoglimento dell’istanza di emersione del lavoro irregolare  ed al rilascio del permesso di soggiorno.
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Vedi Cons. St., sez. III ordinanza 11 luglio 2014, n. 3072 – 2014, ric. n. 5020 – 2014. 

N. 00227/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00432/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2014, proposto da:

El Mehdi Mouhssine, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari S.U.I., Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione della misura cautelare, anche provvisoria, ex art. 56 del d.lgs. 104/2010
– del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 5 D.Lgs. 109/2012, ID. dom. BA4803701089, Prot. n. P-BA/L/N/2012/102902, emesso in data 17.02.2014, portato a conoscenza in data 11.03.2014;
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari S.U.I. e di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Nessuno comparso per le parti;
 

Tenuto conto che nei limiti della sommaria cognizione della presente fase cautelare il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris atteso che ai sensi della normativa vigente la regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali è condizione imprescindibile per l’accoglimento dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, nonchè per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Seconda respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e, per l’effetto, liquida a favore del difensore € 400,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)