Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Verifica interesse qualificato –  Istruttoria –  Graduatoria di mobilità   –  Necessità 

In materia di ricorso proposto contro un diniego parziale  di accesso alla graduatoria di mobilità  di dirigenti scolastici, da parte di uno degli aspiranti ad una delle sedi assegnate con la predetta graduatoria, è necessaria, ai fini della decisione da parte del giudice, l’acquisizione al giudizio della graduatoria degli aspiranti dirigenti scolastici, con particolare riferimento a coloro che hanno indicato la sede richiesta dalla ricorrente, per verificare se la stessa vanti un interesse qualificato ad acquisirne copia con riferimento anche a quest’ultimi, oltre che al dirigente (nella specie, la p.A. aveva accolto l’istanza limitatamente alla domanda di mobilità  del dirigente nominato sulla sede richiesta dalla ricorrente, riconoscendo solo in tal caso un interesse diretto, attuale e concreto).

N. 00357/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2013, proposto da:

Nunzia Tarantini, rappresentato e difeso dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Giovanni De Nicolo; 

per l’annullamento
diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): assegnazione incarichi dirigenti scolastici
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parte ricorrente l’avv. Pasqualone;
La ricorrente, Dirigente scolastico aspirante, non soddisfatta all’assegnazione presso l’ITC Padre A.M. Tannoia di Corato in seno alle operazioni di mobilita’ del personale dirigente delle Istituzioni scolastiche della Puglia, con l’istanza di accesso oggetto del diniego impugnato, ha chiesto l’ostensione di documenti riguardanti anche gli “atti amministrativi inerenti il procedimento di assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici nella parte in cui concernano la valutazione (…) dei richiedenti la sede ITC Padre A.M. Tannoia di Corato”, cui la stessa ricorrente aspira.
L’Amministrazione ha in parte respinto l’istanza ritenendola, oltre che generica, meramente esplorativa accogliendola limitatamente alla domanda di mobilita’ del dirigente nominato sulla sede richiesta dalla ricorrente, riconoscendo un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso in capo alla ricorrente solo in relazione alla posizione del predetto dirigente.
Il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire la graduatoria o l’atto, comunque denominato, dal quale risulti l’ordine di nomina degli aspiranti con particolare riferimento a coloro che hanno indicato la sede richiesta dalla ricorrente, onde verificare se la stessa vanti un interesse qualificato ad acquisire copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso che li riguardano.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà  provvedere entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), riservata al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese, ordina al MIUR-Ufficio scolastico regionale per la Puglia il deposito della documentazione predetta entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza..
Fissa, per l’ulteriore trattazione, a camera di consiglio del 6 maggio 2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)