Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Competenza territoriale – Impugnazione  circolare ministeriale – Atto presupposto a contenuto generale – Conseguenze

Qualora venga impugnata una circolare ministeriale, da qualificarsi quale atto ad effetti diretti su tutto il territorio nazionale, la competenza per territorio deve radicarsi presso il TAR del Lazio, non potendo trovare neppure applicazione la deroga prescritta dall’art. 13, comma 4-bis c.p.a., limitata agli atti presupposti che non abbiano contenuto generale (nel caso di specie la circolare ministeriale impugnata, sebbene fosse da considerarsi quale atto fondante le finali determinazioni regionali, per il suo contenuto generale non poteva essere attratta nella competenza territoriale degli atti regionali da essa derivanti).

N. 00234/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società  Telebari a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M. Celentano, n. 27;

contro
Regione Puglia e Co.Re.Com. Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
Jet s.r.l., Blustar Tv s.r.l., Telenorba s.p.a., Tgn24; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Canale 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Russo Frattasi in Bari, alla via Putignani n. 208; Tele C s.p.a., in persona del legale rappresentanet p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella, n. 120; 

per l’annullamento
della deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia n.17 del 30 luglio 2013; della deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia n.18 del 3 ottobre 2013; della nota del Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – Divisione III, prot. n.19334 del 13 marzo 2013;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale , ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Co.Re.Com. nonchè del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti gli interventi ad opponendum di Canale 7 s.r.l. e Tele C s.p.a.;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanna Corrente; Marina Altamura; Natalia Pinto; Luigi Paccione;
 

Rilevato che la difesa di Tele C s.p.a. ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, chiedendo che il ricorso venga trasmesso al Tar Lazio, sul presupposto che tra i provvedimenti gravati figura la circolare ministeriale prot. n. 19334 del 13.3.2013, da qualificarsi quale atto ad effetti diretti sull’intero territorio nazionale;
Ritenuta fondata l’eccezione ai sensi dell’art.13 c.p.a. e ritenuto, altresì, che non possa valere la deroga contemplata al comma 4 bis della stessa disposizione, venendo in considerazione un atto certamente presupposto, in quanto contenente la disposizione fondante le finali determinazioni regionali, ma a carattere generale;
Rilevato pertanto che la competenza a definire la controversia è del Tar del Lazio, con sede in Roma ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 3°, c.p.a., innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale e individua quale giudice competente territorialmente il Tar Lazio, sede di Roma. Spese compensate.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)