1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata  -Concessione edilizia in sanatoria – Requisito della c.d. doppia conformità  – Necessità  – Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Diniego di concessione edilizia in sanatoria – Assenza di misure sanzionatorie – Tutela cautelare – Danno grave e irreparabile – Non sussiste

1. Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01 è subordinato alla condizione che l’intervento edilizio abusivo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità ). (Nel caso di specie, salvo ogni approfondimento rimesso alla fase di merito, è stata rilevata la mancanza del predetto requisito al momento della realizzazione dell’intervento abusivo).

2. La domanda cautelare di sospensione del diniego di sanatoria dev’essere respinta qualora il provvedimento impugnato non contenga misure sanzionatorie (ingiunzione di demolizione ovvero di ripristino dello stato dei luoghi) e non sia, pertanto, configurabile l’imprescindibile requisito del danno grave e irreparabile.

N. 00103/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00128/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2014, proposto da:

Marino Lorenzo Sibilla, rappresentato e difeso dall’avv. David Gargano, con domicilio eletto presso Anna Filomena Bruno in Bari, via Beata Elia di San Clemente 20;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Cristina Carlucci in Modugno, c/o C. Comunale p.zza del Popolo 16; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Provvedimento di Diniego prot. n.00500l5 reso il 10 ottobre 2013 a firma del Responsabile del Settore IV – Servizio Assetto del Territorio, Dott.ssa Christiana Anglana, e del Responsabile del Procedimento, Arch. Silvia Micunco, riferito all’istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria (ex art.36 DPR 380/01), prot. n.0020748 del 03.05.2012, in ottemperanza alla Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi prot. n. 14229 del 11.03.2008, notificata in data 13.03.2008, interessante l’immobile sito in Modugno (Ba) alla Via Adige n.3/a, piano terra (sx) e primo (sx) – (dati catastali: Fg 22 di Modugno, Ptc.2568, sub.4-7); nonchè di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori David Gargano e Cristina Carlucci;
 

Rilevato che, salvo ogni ulteriore approfondimento proprio della fase di merito, non pare sussistente il prospettato vizio di illegittimità  del provvedimento del 10.10.2013 di diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art 36 D.P.R. 380/01, fondato sulla mancanza del requisito della doppia conformità  urbanistico – edilizia. Atteso, infatti, che il permesso in sanatoria è subordinato alla condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento, sia della sua realizzazione, che della presentazione della domanda, tale conformità , nel caso in esame, appare difettare al momento della realizzazione delle opere abusive, in quanto anche a prescindere, in questa sede di cognizione sommaria, da ogni accertamento sul valore dell’accordo del preliminare di cessione di cubatura, esso risulta comunque successivo alla rilevazione degli abusi contestati;
Tenuto conto, altresì, che non pare condivisibile, riservato in ogni caso il più approfondito esame nella fase di merito, l’interpretazione favorevole all’applicazione della cd. sanatoria giurisprudenziale;
Rilevata, inoltre, nell’istanza cautelare l’assenza del requisito del danno grave ed irreparabile, in quanto il provvedimento impugnato, di diniego di sanatoria, non contiene – allo stato – misure sanzionatorie (ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi);
Ritenuto, pertanto, che, sulla base di quanto sopra precisato, non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare in epigrafe citata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)