Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. – Situazione soggettiva ricorrente non suscettibile di pregiudizio fino a trattazione in camera di consiglio -Conseguenze

Non può trovare accoglimento la richiesta cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. nel caso in cui la situazione soggettiva del ricorrente non sia suscettibile di pregiudizio nel tempo occorrente per la trattazione della istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato nella prima camera di Consiglio utile, fissata per il 26.2.2014 (nella specie si trattava di un provvedimento di chiusura per otto giorni di un esercizio commerciale, decorrenti però dopo il trentunesimo giorno dalla sua notifica, effettuata il 29.1.2014).

N. 00082/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00183/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2014, proposto da: 
Filippo Pascucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Clarizio, Salvatore Carrozzo, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, come per legge; 
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto emesso dal V. Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 2/10/2013, (prot. n. 1449/2913/DAR/ASC) e notificato al ricorrente in data 29.1.2014, con cui il medesimo ha disposto “la chiusura dell’esercizio commerciale sito in Mola di Bari (BA) Piazza dei Mille, 9 denominato “Caffetteria Piazza dei Mille”” per la durata di 8 (otto) a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento al sig. Pascucci;
2) nonchè di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (26 febbraio 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva del ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, derivando dal provvedimento impugnato danni suscettibili di risarcimento;
 
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 26 febbraio 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 11 febbraio 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)