Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Aggiudicazione definitiva – Avvio da parte p.A. procedimento annullamento in autotutela – Insussistenza periculum in mora 

Non è possibile valutare positivamente il presupposto cautelare del periculum in mora, qualora vi sia l’avvio, da parte della p.A. resistente, del procedimento di annullamento in autotutela dell’impugnata aggiudicazione definitiva, della quale peraltro la p.A. ha sospeso gli effetti.

N. 00085/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00156/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, proposto dall’A.T.I. Guerrieri Nazario, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Guerrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo, 147;
contro
Comune di Apricena, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;
nei confronti di
L.F.M. Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzia Domenica Florio e Giuseppe Irmici, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norma dell’edificio “Padre Pio” – Codice op. PA 7.100029″ alla ditta L.F.M. Impianti s.r.l. di Modugno (BA), assunto dal Comune di Apricena con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 350/824 del 30.12.2013;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per l’esclusione dalla procedura di gara della ditta L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”;
in subordine, per la riapertura delle attività  istruttorie di gara e l’esecuzione di una nuova valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle partecipanti;
in ogni caso, per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario;
in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto in esame;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena, di L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Guerrieri, Giacinto Lombardi, Giuseppe Irmici e Antonio L. Deramo, su delega dell’avv. Francesco Silvio Dodaro;
 
Considerato che le censure formulate da parte ricorrente necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuto, inoltre, che non è possibile valutare positivamente il presupposto cautelare del periculum in mora, stante l’avvio, da parte del Comune di Apricena, del procedimento di annullamento in autotutela della impugnata aggiudicazione definitiva, della quale sono stati interinalmente sospesi gli effetti con determinazione n. 58 del 7.2.2014;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)