1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Modifica – Omessa adeguata pubblicità  – Revoca aggiudicazione provvisoria – Legittimità 


2. Contratti pubblici – Gara – Termine ricezione offerte – Fattispecie

1. Non è censurabile la decisione dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione provvisoria qualora essa derivi dall’omessa adeguata pubblicità  alle modifiche apportate al bando di gara a garanzia della trasparenza e par condicio che devono presiedere ogni procedura di rilevanza pubblica.
2. Non può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 124, comma 6, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006, in ordine al termine minimo di ricezione delle offerte, qualora la procedura, in relazione al valore del contratto da stipularsi, possa svolgersi secondo le modalità  di cui al comma 11 dell’art. 125, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

N. 00092/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00106/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2014, proposto dall’ing. Luigi Talo’ (capogruppo mandatario) e da Techin s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e dal dott. geol. Fusco Antonio Mattia (mandanti) tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Carnevale in Bari, via Calefati, 158;

contro
Comune di Accadia, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Furore, con domicilio eletto presso l’avv. Donato Giuratrabbocchetta in Bari, via C. Guarnieri, 7; 

nei confronti di
Studio AC3 Ingegneria s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Piazzolla e Donato Antonucci, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 59; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – IV° settore, n.82 del 07.10.2013, con cui è stata disposta la sospensione della gara CIG: 51874535A2;
– della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – IV° settore, n.103 del 11.12.2013, di annullamento in autotutela della procedura di gara CIG: 51874535A2;
– di ogni altro atto precisato in ricorso;
e per la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Accadia ed il R.T.P. Studio AC3 Ingegneria s.r.l.;
e in subordine per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Accadia e dello Studio Ac3 Ingegneria s.r.l;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 i difensori delle parti avv.ti Fabrizio Cecinato; Nicola Cintoli, per delega dell’avv. Franco Furore, e Michele Piazzolla;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare censurabile la decisione dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione provvisoria in questione, atteso che i principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti impongono di dare adeguata pubblicità  alle modifiche apportate ai bandi di gara, peraltro, con le stesse modalità  previste per l’atto da modificare;
Considerato che, quanto alla misura cautelare richiesta nei confronti della determina n. 103/2013, impregiudicata ogni valutazione in relazione all’interesse all’impugnativa, non pare sussistere il fumus in relazione alla violazione dei termini di cui all’art. 124, comma 6, lettera a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di procedura che, in relazione al valore, può svolgersi secondo le modalità  di cui all’art. 125, comma 11 del precisato decreto legislativo;
Ritenuto, pertanto, non sussistere i presupposti per l’invocata misura cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione della peculiarità  e complessità  della fattispecie;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)