Processo amministrativo – Giudizio cautelare- Gara – Requisiti – Proporzionalità  – Fattispecie

Va respinta, per difetto dei presupposti, l’istanza cautelare nel’ ipotesi in cui non sussista l’eccepita mancanza di proporzionalità  nella determinazione dei criteri di partecipazione alla gara per affidamento di servizio (nella specie al Collegio non è apparsa sproporzionata rispetto all’esigenza di provare un appropriato livello di professionalità  e competenza nell’esecuzione del servizio ex art. 42, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, la richiesta da parte dell’ARO del requisito consistente nell’aver svolto il servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, per almeno un Comune con 50.000 abitanti nel triennio precedente l’indizione, pari a meno del doppio degli abitanti del Comune più popoloso da servire).
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 26 marzo 2014, n. 1295 – 2014; decreto cautelare 27 febbraio 2014, n. 898 – 2014; ric. n. 1637 – 2014

N. 00094/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00114/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2014, proposto da:

Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Palieri e Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;

contro
A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) Ba/6 (Capofila Comune di Locorotondo), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150; Comune di Locorotondo, Comune di Putignano, Comune di Noci, Comune di Alberobello, Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del “Bando di gara” pubblicato in G.U. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 151 del 7.12.2013, avente ad oggetto l’aggiudicazione del Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati per i comuni dell’A.R.O. Ba/6;
di ogni altro atto e/o provvedimento specificamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) Ba/6;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Daniela Anna Ponzo e Gennaro Notarnicola;
 

Rilevato che, in punto di fumus, le censure prospettate dalla ricorrente non appaiono idonee a supportare la richiesta misura cautelare;
Rilevato, in particolare, che ad un sommario esame, non sembra suscettibile di positivo apprezzamento l’asserita mancanza di proporzionalità  nella determinazione dei criteri di partecipazione alla gara de qua, atteso che la richiesta del requisito consistente nell’aver svolto il servizio per almeno un comune con 50.000 abitanti nel triennio 2010/2012 (pari a meno del doppio della popolazione del comune più popoloso da servire), appare non sproporzionata rispetto all’esigenza di provare un appropriato livello di professionalità  e competenza nell’esecuzione del servizio, ex art. 42, comma 1, del d.lgs n.163/2006; ciò anche alla luce dell’inclusione tra gli enti destinatari del servizio del Comune di Alberobello, ad alta vocazione turistica, oltre tutto destagionalizzata;
Nè tantomeno appare dirimente la generica eccezione in ordine all’illogicità  dell’ulteriore richiesta dell’attestazione di qualità  SA8000, trattandosi di gara di rilievo comunitario;
Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)