Processo amministrativo – Tutela cautelare monocratica – Presupposti – Gara –  Esclusione –  Ove manchi l’aggiudicazione  – Non sussistono

Non vi sono i presupposti per la sospensione cautelare in via provvisoria dell’esclusione dalla gara d’appalto ove non sia stata pronunziata l’aggiudicazione definitiva, avverso la quale potranno essere fatti valere i rimedi previsti dalla normativa vigente.  

N. 00045/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00083/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2014, proposto da: 
Aeromed Service Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Angiuli, Francesco Nardocci e Silvio Carloni, con domicilio eletto presso Annamaria Angiuli, in Bari, via Montenegro n. 2; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

nei confronti di
Società  Aeropa a r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della esclusione della Aeromed Service Italia s.r.l. della gara, bandita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per “l’affidamento del servizio, triennale di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività  di espianto e trapianto, nonchè di pazienti – CIG 47445259E1, disposta e comunicata nella seduta pubblica di gara dell’11.12.2013, nonchè del relativo verbale di tale seduta;
della deliberazione del Direttore Generale A.O. Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1455 del 18.12.2013 con cui, preso atto dell’avvenuta esclusione della gara della Aeromed Service Italia s.r.l, è stata disposta l’ aggiudicazione provvisoria della gara in capo alla Società  Aeropa;
del silenzio – rifiuto serbato dalla stazione appaltante sulla informativa ex art.243 bis;
di ogni altro atto presupposto, connesso e correlato, nonchè per il risarcimento integrale dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risulta in atti che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (29 gennaio 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente sia tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, avverso la quale, comunque, potranno essere fatti valere i rimedi previsti dalla normativa vigente;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 gennaio 2014
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 gennaio 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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