Processo amministrativo – Ordinanza istruttoria –  Esecuzione – Obbligo – Omissione – Conseguenze

Non essendovi prova dell’avvenuta ricezione dell’ordinanza istruttoria da parte dell’Amministrazione destinataria, deve disporsi la reiterazione degli incombenti già  disposti, con la precisazione che le amministrazioni hanno l’obbligo di eseguire le ordinanze del giudice e che i soggetti a tal fine deputati sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (con conseguente applicabilità  di quanto previsto dall’art.328 c.p. – “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), passibili – oltre che di responsabilità  penale – anche di responsabilità  erariale, laddove il ritardo nell’adempimento possa determinare un danno all’ente locale.

N. 00087/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2010, proposto da:

Germano Carella, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro
Comune di Adelfia, Comune di Adelfia – Polizia Municipale; 

 
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità 
– dell’ordinanza n. 9 del 29.7.2010 (prot. n. 10637 – notificata al ricorrente in data 24.8.2010) del responsabile del settore edilizia e urbanistica del Comune di Adelfia;
– di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pasquale Procacci;
 

Rilevato che con precedente ordinanza istruttoria n. 721/2013 sono stati disposti incombenti istruttori con la seguente motivazione: “Rilevato che l’odierno ricorrente Carella Germano impugna in questa sede il provvedimento del Comune di Adelfia contenente l’ordine di sospensione dei lavori in corso di esecuzione nell’immobile (indicato nello stesso provvedimento come di proprietà  del Carella) sito in Adelfia – via Forno Vecchio n. 26/30;
Rilevato, altresì, che – secondo la prospettazione di parte ricorrente – l’immobile di cui alla DIA presentata dal Carella in data 9.4.2010 (prot. n. 5082) è in realtà  sito in Adelfia – via della Repubblica (immobile di cui il ricorrente asserisce di essere proprietario), mentre l’immobile (sito in via Forno Vecchio) cui fa riferimento il gravato provvedimento non sarebbe di sua proprietà ; che, inoltre, l’ordinanza impugnata menziona un verbale di sopralluogo del 28.7.2010 n. 10601, mentre dagli atti di causa risulta che il sopralluogo risale al 28.5.2010 (verbale n. 10601);”
Rilevato che l’ordinanza in questione risulta comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno;
Rilevato, altresì, che non vi è prova dell’avvenuta ricezione;
Ritenuto, pertanto, di dover reiterare gli incombenti istruttori già  disposti, ordinandone nuova comunicazione al Comune intimato;
Ritenuto, peraltro, di dover precisare che le amministrazioni (nel caso di specie il Comune di Adelfia) hanno l’obbligo di eseguire le ordinanze del Giudice e che i soggetti a tal fine deputati sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (con conseguente applicabilità  di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), passibili – oltre che di responsabilità  penale – anche di responsabilità  erariale, laddove il ritardo nell’adempimento possa determinare un danno all’ente locale;
Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 16.7.2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Ai predetti adempimenti dovrà  provvedere l’Amministrazione comunale entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Fissa la data di discussione del merito al 16.7.2014.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)